PARTE PRIMA
Principi ed elementi costitutivi
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Marineo, ispirandosi ai principi sanciti
dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel
suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la
crescita morale, civile, sociale e culturale,
riconoscendosi nei valori di solidarietà, pace, libertà,
giustizia ed uguaglianza.
2. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti
inviolabili della persona e la solidarietà tra i
cittadini, garantisce uguaglianza di trattamento alle
persone e alle formazioni sociali senza distinzione di
sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione
sociale.
3. In conformità a questi principi, il Comune attua
specifiche azioni positive volte a rimuovere gli
ostacoli che impediscono la piena realizzazione di ogni
individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di
popolazione più deboli e svantaggiate.
4. Nell’ambito delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare
le proprie risorse finanziarie.
5. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità e
ne promuove un equilibrato sviluppo culturale, sociale
ed economico.
Art. 2
Finalità
1. Nell’espletamento delle proprie attività
istituzionali, il Comune persegue le seguenti finalità:
a. a diffusione di una cultura dei diritti e della
legalità;
b. l’equilibrato assetto del territorio e la tutela
dell’ambiente;
c. la tutela dei diritti dei minori promuovendone
l’educazione e la socializzazione e adoperandosi altresì
contro ogni forma di violenza ed abbandono;
d. il riconoscimento della dignità degli anziani e la
valorizzazione delle loro potenzialità, la loro cura ed
assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di
partecipazione;
e. l’affermazione del diritto alla salute;
f. la realizzazione dei diritti dei disabili, attuando
azioni concrete per l’abbattimento di ogni barriera di
comunicazione ed architettonica;
g. la garanzia della funzione sociale dell’iniziativa
economica privata e pubblica;
h. la riappropriazione della memoria storica da parte
dei cittadini anche attraverso il recupero, la tutela e
la fruizione collettiva del patrimonio culturale,
artistico e monumentale.
Art. 3
Territorio, sede, stemma e gonfalone
1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 33,32
confinante con i Comuni di Santa Cristina Gela, Piana
degli Albanesi, Monreale, Godrano, Misilmeri, Bolognetta
e Cefalà Diana.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel corso
dei Mille n. 127.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle
commissioni si svolgono nella sede comunale. In casi del
tutto eccezionali e per particolari esigenze il
consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla
propria sede.
4. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica
con il nome Marineo e con lo stemma riportato
nell’allegato “1” annesso al presente.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,
accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone
comunale.
6. L’uso e la riproduzione sono consentiti
esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
7. L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini
commerciali o di parte, sono vietati.
Art. 4
Organizzazione e informazione
1. Il Comune di Marineo è al servizio dei cittadini.
2. Nella propria organizzazione attua il principio della
separazione tra responsabilità politica e responsabilità
gestionale, inspira la propria azione ai principi di
trasparenza, imparzialità, funzionalità, persegue la
semplificazione dei procedimenti e degli atti
amministrativi.
3. Un’informazione esauriente ed imparziale sulle
attività del Comune è un diritto riconosciuto e
garantito a tutti i cittadini singoli ed associati. Essa
è presupposto fondamentale per un’effettiva
partecipazione popolare.
Art. 5
Lo statuto
1. Lo statuto promuove la partecipazione popolare,
favorisce la crescita sociale e democratica e valorizza
le risorse sociali.
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla
legge, individua le norme che disciplinano le attività
del Comune, e precisamente:
a) le norme fondamentali di organizzazione;
b) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c) le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze;
d) l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e) le forme di collaborazione fra comuni e province,
della partecipazione popolare, del decentramento,
dell’accesso
dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni
e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad esso
conferite enuncia espressamente i principi che
costituiscono limite inderogabile per l’autonomia
normativa del comune.
L’entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali
principi abroga le norme del presente statuto
incompatibili con essi.
Art. 6
I regolamenti
1. Il Comune emana i regolamenti.
a) nelle materie ad esso demandato dalla legge o dallo
statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza la potestà regolamentare
viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di
legge e delle disposizioni statutarie.
3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a
ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto
disposto dal presente statuto.
4. I regolamenti devono essere approvati a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere
consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione
all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in
conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della
stessa deliberazione e quindi per la durata di 15 giorni
dopo che la deliberazione di adozione è divenuta
esecutiva.
7. Presso gli uffici di segreteria, a cura del
Segretario Comunale, è tenuta la raccolta aggiornata dei
regolamenti dell’Ente.
8. Tale raccolta deve essere tenuta a disposizione del
pubblico perché possa prenderne visione ed averne
cognizione.
9. Ogni cittadino ha diritto di avere copia integrale,
previo pagamento delle spese di riproduzione.
Art. 7
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi
sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti
debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni
successivi all’entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
Art. 8
Albo Pretorio
1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al
pubblico, é individuato apposito spazio da destinare ad
«Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti
previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti,
nonché per le comunicazioni ai cittadini.-
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità,
l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario generale é responsabile della
pubblicazione.-
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini
un’informazione adeguata sulle attività del Comune, sono
previste ulteriori forme di pubblicità con apposito
regolamento.
Art. 9
Pubblicità
Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed
ogni altro atto che dispone in generale
sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti dell’ente, ovvero nei quali si
determina l’interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l’applicazione di esse, oltre
alle forme di pubblicazione già espressamente previste
dalla legge o dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo
da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei
cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le
modalità del regolamento previsto dal comma 4 dell’art.
8.
Art. 10
Funzioni
1. La potestà di Governo del Comune per l’esercizio
delle competenze e funzioni ha come riferimento l’ambito
di interesse locale.
2. L’esercizio delle funzioni proprie che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale è organizzato
secondo i principi del presente statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello
Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei
principi dello statuto e secondo le norme relative. Con
i medesimi criteri sono esercitate le funzioni
amministrative di competenza dello Stato e della Regione
organizzate a livello locale a seguito
dell’identificazione dell’interesse comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere
esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo
Stato e dalla Regione le risorse necessarie.
Art. 11
Diritto di cittadinanza
1. Il Comune di Marineo fonda la propria azione sui
principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di
giustizia indicati nella Costituzione e concorre a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
cittadini all’organizzazione politica, economica,
sociale e culturale del Paese.
3. In conformità ai principi costituzionali sancisce il
ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali, riconoscendo nel valore
della pace e della cooperazione tra i popoli un diritto
essenziale della persona umana, ed impegnandosi a
mantenere il proprio territorio “denuclearizzato”.
Favorisce la diffusione di una cultura dei diritti e
della legalità ed a tal fine assume tutte le iniziative
necessarie perché si operi con la massima trasparenza.
Si impegna a prevenire le cause di natura culturale e
sociale che sottostanno ad ogni forma di malessere e
disagio sociale che sfocia spesso nella violenza e nella
criminalità mafiosa.
4. Il Comune valorizza e promuove le libere forme
associative che, senza fini di lucro, operano nei
settori del volontariato, della solidarietà e della
promozione sociale e culturale della comunità locale.
5. Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i
sessi e per determinare effettive condizioni di pari
opportunità.
6. Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti di
iniziativa, partecipazione, accesso e informazione,
salvo diversa esplicita disposizione di legge, statuto,
regolamento:
a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del
Comune di Marineo;
b. i cittadini residenti nel Comune, non ancora
elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età;
c. i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché
non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria
prevalente attività di lavoro o di studio.
7. Promuove, inoltre, iniziative al fine
dell’inserimento degli extracomunitari nella comunità.
Art. 12
Diritti dei contribuenti in materia tributaria
1. Il Comune in campo tributario uniforma la propria
attività ai principi contenuti nello statuto dei diritti
del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n.
212.
2. Il Comune tutela e garantisce i diritti fondamentali
del cittadino contribuente, quali: chiarezza e
trasparenza delle norme tributarie, informazione ed
assistenza del contribuente (favorendo una adeguata
conoscenza delle proprie azioni sul piano fiscale)
speditezza e tempestività dell’azione fiscale,
semplificazione degli adempimenti, equità e
ragionevolezza delle sanzioni, equo e regolare
svolgimento delle procedure di accertamento.
3. In particolare:
a. I rapporti tra il Comune e il cittadino contribuente
sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede;
b. I provvedimenti in materia tributaria non hanno
effetto retroattivo;
c. Gli atti amministrativi tributari devono essere
chiari e motivati con l’indicazione dei presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato al
decisione dell’amministrazione;
d. Al cittadini contribuente non possono in ogni caso
essere richiesti documenti e informazioni già in
possesso dell’amministrazione comunale.
4. Il Comune introduce nel settore tributario comunale
l’istituto dell’interpello.
Art. 13
Tutela della salute e dell’ambiente
1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue
competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti
idonei a renderlo effettivo favorendo una efficace
prevenzione, assicura la tutela della salubrità e della
sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, della
maternità e della prima infanzia e si adopera per
mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi
alla salute o di determinante pregiudizio per
l’ambiente.
2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di
assistenza sociale, con speciale riferimento agli
anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e
portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche
favorendo e sostenendo le associazioni professionali e
volontarie.
Art. 14
Tutela della famiglia
1. Il Comune promuove la tutela della vita umana e della
famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e
della paternità, assicurando sostegno alla
corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di
educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed
educativi.
2. Promuove gli interventi per la prevenzione del
disagio giovanile operando e concorrendo al recupero
sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Art. 15
Tutela del patrimonio naturale, storico-artistico,
culturale e recupero dell’ambiente
1. Il Comune collabora con le altre istituzioni locali
per l’adozione di misure di tutela per l’ambiente e per
eliminare le cause di inquinamento atmosferico,
acustico, idrico.
2. Promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed
istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, lo
sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico,
storico, artistico ed archeologico.
3. Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica, nel
museo archeologico, nell’archivio storico e
nell’istituendo museo delle tradizioni popolari e della
civiltà contadina strutture fondamentali per assolvere
ai bisogni informativi e culturali della comunità. Essi
costituiscono un elemento basilare della cultura e della
didattica e, attraverso il coinvolgimento di scuole,
istituzioni locali, associazioni culturali,
rappresentano lo strumento per:
a. adempiere alle proprie responsabilità nei confronti
degli amministratori;
b. mettere a disposizione di tutti le testimonianze
dell’opera dell’uomo;
c. conservare la memoria del proprio habitat e della
propria comunità;
d. valorizzare le tradizioni e le tipicità del luogo, i
mestieri artigiani e contadini, la storia e le
invenzioni che hanno mutato il costume della nostra
comunità;
e. educare alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente;
f. estendere ai cittadini la fruizione didattica,
mediante la partecipazione all’attività
informativo-culturale dei musei;
g. recuperare le tradizioni popolari e culturali;
h. promuovere il processo di riappropriazione collettiva
e sociale degli strumenti di crescita umana e culturale
della comunità.
4. Il Comune assicura l’autonomia culturale della
biblioteca e dei musei ed individua, altresì, nello
scambio di esperienze, studi, ricerche e nel confronto
con istituzioni analoghe, lo strumento di raccordo
politico culturale attraverso cui qualificare i propri
servizi quale sistema informativo.
Art. 16
Tutela e valorizzazione del territorio comunale
1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini
ai procedimenti di pianificazione territoriale.
2. Favorisce la valorizzazione ed il recupero
dell’intero territorio comunale, del centro storico, dei
beni artistici, monumentali ed ambientali.
Art. 17
Agricoltura, zootecnia ed artigianato
1. Il Comune riconosce nelle proprie antiche vocazioni
agricole e artigiane elementi trainanti della propria
economia.
2. Valorizza, a tal proposito, progetti di recupero e di
interventi produttivi miranti ad esaltare le specifiche
vocazioni colturali del territorio ed in particolare
quella vitivinicola, cerealicola ed olivicola,
finalizzata alla commercializzazione delle relative
produzioni.
3. Valorizza, il patrimonio zootecnico e le attività
correlate alla commercializzazione dei prodotti
lattiero-caseari.
4. Valorizza, altresì, le tradizioni artigiane anche per
il loro valore Artistico-culturale.
Art. 18
Sviluppo economico sociale e culturale
1. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni
contermini ed altre istituzioni:
a. coordina le attività commerciali e favorisce
l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo;
b. promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del
terziario avanzato per assicurare la qualificazione
professionale e l’occupazione giovanile;
c. favorisce, con le iniziative culturali ed artistiche,
il rilancio del turismo, stimolando il rinnovamento e la
modernizzazione delle attrezzature e dei servizi, con
particolare riferimento all’agriturismo;
d. tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con
particolare riguardo a quello artistico;
e. incoraggia e sostiene l’associazionismo, la
cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori;
f. promuove la creazione di impianti sportivi a livello
intercomunale per lo sviluppo e la pratica sportiva di
quelle attività che necessitano di impianti sportivi
particolari o costosi nella gestione;
g. promuove la creazione di strutture scolastiche
riguardanti la scuola media superiore, a carattere
polivalente, che rispondano alle esigenze di mobilità
culturale e professionale.
2. Lo sviluppo economico, sociale, culturale, nonché la
valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed
umane è perseguito attraverso la promozione e gestione
diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le
modalità di cui al presente statuto, nonché mediante
l’attività di pianificazione, programmazione e
promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati.
Art. 19
Solidarietà internazionale
1. Il Comune partecipa alle iniziative internazionali e
sviluppa rapporti con le comunità locali di altre
nazioni per scopi di conoscenza, di pace e di
cooperazione, in conformità alla legislazione nazionale
ed alla Carta delle nazioni unite e collabora con le
associazioni e gli enti riconosciuti dall’ONU.
2. Il Comune persegue le finalità ed i principi della
“Carta europea dell’autonomia locale” adottata a
Versailles nel 1954 dal consiglio dei Comuni d’Europa,
con la quale la valorizzazione delle autonomie
territoriali è collegata nel contesto del processo di
unificazione dell’Europa.
3. A questo fine, opera per favorire i processi di
integrazione politico-istituzionale della Comunità
economica europea, anche tramite forme di cooperazione,
di scambi e di gemellaggi con enti territoriali,
rafforzando i legami con Sainte Sigolene, cittadina
francese dell’Alta Loira, e con Garfield – Lodi,
cittadine americane del New Jersey, cui Marineo è
gemellata rispettivamente dal 1984 e dal 1995.
Art. 20
Rapporti con gli emigrati
1. Il Comune riconosce essenziale il rapporto con le
collettività marinesi residenti all’estero o in
territorio nazionale. A tal fine intrattiene contatti,
incontri, rapporti di collaborazione, di scambio e di
solidarietà in armonia con le norme e le disposizioni
nazionali e regionali in favore degli emigrati e delle
loro famiglie, mantenendo vivi e fecondi i legami
socio-culturali. Attua tutte quelle iniziative idonee
alla realizzazione di quanto indicato prima.
2. Può, all’uopo, conferire riconoscimenti per quei
concittadini che hanno onorato ed onorano il nome della
cittadina nel mondo.
Art. 21
Rapporti territoriali
1. Il Comune promuove e persegue una organica politica
sovracomunale di assetto e di utilizzazione del
territorio e di sviluppo economico, rispondente alle
specifiche caratteristiche e alla vocazione delle zone
interne e delle aree rurali e finalizzata
all’allargamento della rete imprenditoriale locale ed
allo sviluppo della massima occupazione.
2. Il Comune individua in riferimento alla legge 8
giugno 1990, n. 142 ed alle leggi regionali in materia,
procedure e modalità per instaurare rapporti di
cooperazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia e
con la Regione per concorrere all’elaborazione e
definizione del piano di assetto territoriale
provinciale e dei programmi pluriennali di
sviluppo della provincia, nonché all’elaborazione,
definizione e revisione del piano regionale di assetto
territoriale e del piano regionale di sviluppo.
3. Il Comune promuove l’istituzione dell’Unione dei
Comuni ai sensi del D. L.vo del 18.08.2000 n. 267.
4. Resta fermo quanto
previsto dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9.
Art. 22
Strumenti urbanistici comunali
1. La pianificazione urbanistica comunale, nel
perseguire gli obiettivi del migliore assetto ed
utilizzazione del territorio in funzione della sua
salvaguardia e sviluppo, disciplina la ristrutturazione
del centro storico ed il riordino urbano in generale.
2. Salvo quanto già previsto dalle leggi statali e
regionali in materia, il consiglio disciplina in via
generale criteri e modalità di predisposizione ed
approvazione degli strumenti urbanistici generali al
fine di assicurare la partecipazione del consiglio
stesso e degli altri organi del Comune, nonché della
comunità, alle varie fasi di formazione dei medesimi
strumenti urbanistici.
Art. 23
Valorizzazione del patrimonio boschivo
1. Il Comune cura la conservazione e valorizzazione del
suo patrimonio boschivo, promuovendo l’adozione delle
moderne tecniche silvicole di coltivazione e di
rinnovamento, anche ai fini dello sviluppo
dell’occupazione e dell’imprenditoria locale.
2. L’utilizzazione turistica del patrimonio boschivo è
basata su strumenti urbanistici finalizzati
all’adattamento ed al riuso di parte dell’abitato, allo
sviluppo di una rete alberghiera, di infrastrutture e di
strutture di servizi allocati nel centro abitato
(paese-albergo) nel rispetto dell’impatto ambientale,
allo sviluppo della rete dell’imprenditoria locale ed
all’incremento dell’occupazione.
Art. 24
Difesa del suolo
1. Il Comune, interessato direttamente alla difesa del
suolo, alla regolarizzazione dei corsi d’acqua, alla
difesa ed al consolidamento dell’abitato ed al
trasferimento di alcune sue parti, opera in cooperazione
con i Comuni della zona egualmente interessate, con la
Provincia e con la Regione per la programmazione e
l’esecuzione degli interventi relativi.
Art. 25
Protezione civile
1. Il Comune promuove l’organizzazione e l’attuazione
dei piani di protezione civile in relazione ai rischi
del territorio, valorizzando la partecipazione
volontaria dei cittadini, nella consapevolezza che un
efficace sistema di protezione civile non può
prescindere dalla collaborazione tra istituzioni e
volontariato.
2. Con apposito regolamento saranno disciplinati i
servizi di cui al comma 1, distinguendo le ipotesi di
volontariato.
Art. 26
Promozione di accordi sui livelli occupazionali
Il Comune, nel quadro delle sue azioni programmatiche e
degli atti relativi alla contrattazione programmata,
promuove intese tra le associazioni degli imprenditori e
le organizzazioni sindacali sui livelli di occupazione
da rispettare con base minima nelle aziende costituite
con il concorso finanziario pubblico. I livelli di
occupazione devono rispondere all’esigenza di eliminare
la disoccupazione e di assicurare la funzione sociale e
l’efficienza economica e finanziaria delle imprese.
Art. 27
Associazionismo e cooperazione
1. Al fine di allargare la base produttiva e di
incrementare l’occupazione, il Comune promuove e
sostiene lo sviluppo dell’associazionismo e della
cooperazione tra lavoratori, imprenditori e tecnici.
2. Il regolamento istituisce la consulta della
cooperazione e dell’associazione e determina le modalità
del suo funzionamento.
Art. 28
Occupazione giovanile e politica attiva del lavoro
1. Il Comune, nell’esercizio delle sue funzioni nel
settore organico dell’assegnazione ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, considera
primariamente il problema dell’occupazione giovanile e
svolge iniziative specifiche di politica attiva del
lavoro.
2. Il regolamento istituisce la consulta giovanile per
l’occupazione e gli sbocchi professionali e ne determina
le funzioni.
Art. 29
Istruzione, cultura e sport
1. Il Comune promuove e garantisce il diritto allo
studio ed all’istruzione nell’ambito delle direttive
statali e regionali; predispone gli strumenti idonei a
renderlo effettivo ed a facilitarlo.
2. Il Comune si prefigge di esercitare un ruolo attivo
nella politica educativa. A tal fine favorisce e stimola
lo svolgimento di attività interdisciplinari ad
integrazione dei programmi scolastici, valorizzando
esperienze, competenze e disponibilità
dell’associazionismo culturale.
3. Il Comune favorisce ed incoraggia lo sport
dilettantistico, le attività culturali e le attività di
spettacolo di ogni genere.
4. Il Comune intraprende ogni utile iniziativa volta
alla valorizzazione del patrimonio archeologico del
territorio di Marineo.
Art. 30
La programmazione
1. Il Comune di Marineo assume la politica di
programmazione come metodo ordinatore della propria
attività. Concorre ìalla determinazione degli obiettivi
contenuti nella programmazione dello Stato, della
Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la
partecipazione democratica dei cittadini, delle
associazioni e delle organizzazioni sindacali, dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Art. 31
Rappresentanza della comunità
1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò
che attiene all’ambito di rispettiva competenza secondo
il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della
comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati
che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti
alla popolazione ed al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e
degli istituti previsti dall’ordinamento, il Comune
promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e
privati che svolgono attività di interesse del
territorio e della popolazione.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di
cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati di
cui al comma 2.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio
delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare
l’erogazione dei servizi resi dai soggetti pubblici e
privati per armonizzarli con le esigenze della
collettività.
PARTE SECONDA
Ordinamento
Titolo I
Organi Istituzionali
Art. 32
Organi istituzionali
1. Sono organi istituzionali del Comune:
a. Il Consiglio Comunale;
b. Il Sindaco;
c. La Giunta Comunale;
d. Il Presidente del Consiglio Comunale.
2. La legge disciplina l’elezione e la nomina degli
organi elettivi.
Capo I
Il Consiglio Comunale
Art. 33
Il consiglio comunale
1. Il consiglio comunale rappresentando l’intera
comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio esercita le proprie funzioni in via
diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri
organi.
3. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha
autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con
apposito regolamento.
4. Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai
consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Art. 34
Durata in carica
1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla
legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino all’elezione del
nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti
urgenti ed improrogabili.
3. Le norme relative alla composizione, elezione, cause
di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza
del
consiglio sono stabilite dalla legge.
Art. 35
Competenze ed attribuzioni
1. Il consiglio comunale ha potestà e competenze
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni
conformandosi ai
principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti
stabiliti nel presente statuto e nelle norme
regolamentari.
2. Informa l’azione complessiva dell’ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare
il
buon andamento e l’imparzialità.
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il
metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo
il
raccordo con la programmazione provinciale, regionale e
statale.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai
sensi dell’art. 32 della legge n. 142/90, modificato
dall’art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale
n. 48/91:
a. gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i
regolamenti;
b. i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di
opere pubbliche,
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e
storni di fondi, i conti consuntivi, i piani
territoriali ed
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri
da rendere
nelle dette materie;
c. la disciplina dello stato giuridico e delle
assunzioni del personale;
d. le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e
provincia, la costituzione e la modificazione di forme
associative;
e. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f. l’assunzione diretta di pubblici servizi, la
costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione di
pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a
società di capitali l’affidamento di capitali o servizi
mediante
convenzione;
g. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di
beni e dei
servizi;
h. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
i. la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti
obbligazionari;
j. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alla
somministrazione e
fornitura al Comune di beni e servizi a carattere
continuativo;
k. I criteri generali per l’adozione dell’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
l. L’elezione del collegio dei revisori dei conti;
m. La nomina del difensore civico;
n. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, secondo
quanto stabilito dalla legge.
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via
d’urgenza
da altri organi del Comune.
7. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo il consiglio può disporre per il
tramite delle
commissioni consiliari competenti, consultazioni con le
associazioni economiche e sindacali, culturali e di
volontariato.
Art. 36
I Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune.
Ad essi non può mai essere dato alcun mandato
imperativo.
Esercitano le loro funzioni con piena libertà di
opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che
esprimono sui
provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti
dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso utili all’espletamento del
mandato. Essi sono
tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge.
3. Ogni Consigliere per poter svolgere liberamente le
proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti
adottati dall’ente e agli atti preparatori in essi
richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti
deliberativi e
delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle
determinazioni dirigenziali.
4. Ogni Consigliere ha diritto di ricevere dai
funzionari tutta la collaborazione necessaria a
consentirgli
l’esercizio della propria funzione ispettiva
sull’attività dell’amministrazione senza che sia
necessaria alcuna preventiva
autorizzazione.
5. Il regolamento disciplina l’esercizio del diritto di
accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione
dei
provvedimenti e degli atti preparatori in essi
richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli
atti deliberativi e
delle determinazioni e delle ordinanze del Sindaco.
6. Ai Consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente
l’elenco delle deliberazioni di Giunta.
7. Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della
carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune.
Al
domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad
ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla
carica.
8. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire
alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare alle
sedute
delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte
per l’intera durata dei lavori. Qualora, per
improrogabili motivi,
un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del
Consiglio Comunale o della commissione di cui fa parte,
prima che i
relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare
inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 37
Diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali
1. Ciascun Consigliere Comunale, secondo le modalità
fissate dal regolamento del Consiglio, ha diritto di
presentare
interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
2. L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al
Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la
verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di
attuazione di atti fondamentali del Consiglio e per
conoscere
valutazioni, orientamenti e intendimenti della
Amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero
ad aspetti
dell’attività politico - amministrativa.
3. L’interrogante ha facoltà di chiedere risposta
scritta o orale da trattare in Consiglio Comunale.
4. L’ordine del giorno è presentato al voto del
Consiglio, anche durante la trattazione di proposte di
deliberazione,
ed è volto ad indirizzare l’azione della Giunta o del
Consiglio stesso.
5. Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla
condotta e sull’azione del Sindaco o della Giunta,
oppure un voto
circa i criteri da seguire nella trattativa di un
affare, oppure a dare direttive su determinate
questioni.
6. Su gli ordini del giorno il Consigliere proponente
può chiedere che il Consiglio si esprima con un voto.
7. Ognuno dei Consiglieri comunali esercita, a norma di
regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per
tutti
gli atti di competenza del Consiglio Comunale mediante
proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far
fronte alle
spese eventualmente previste e corredate dei pareri
previsti dall’articolo 12 della L.R. 30/2000.
Art. 38
Attività ispettiva del consiglio
1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi
dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro
presentazione presso la segreteria del Comune.
2. In caso di ripetute e persistenti violazioni degli
obblighi previsti dal comma 1, dell’art. 27, comma 9
dell’art.
12 e dell’art. 17 della legge regionale n. 7/92, si
applica l’art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla
legge regionale
n. 48/91.
Art. 39
Il Consigliere anziano
1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha
ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere
anziano è considerato tale il Consigliere presente che
sia in
possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme
al Presidente e al Segretario, i verbali delle
deliberazioni.
Art. 40
Dimissioni e decadenza dei consiglieri
1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono
indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla
segreteria
del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono
irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non
necessitano
di presa d’atto.
2. I Consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi
e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato
motivo a tre riunioni nell’anno solare oppure a tre
sedute
consecutive viene dichiarato decaduto previa
contestazione scritta da parte del Presidente su istanza
di un componente il
collegio o di un elettore.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata
prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione
ed è
approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in
carica.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale
nell’esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in
ordine
alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze
addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 41
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da
due o più componenti di norma eletti nella stessa lista,
salva diversa scelta da comunicare al Presidente del
Consiglio e al Segretario comunale.
2. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo
misto.
3. Ogni gruppo nomina un capogruppo.
4. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more
della costituzione o della designazione, il capogruppo è
individuato nel Consigliere che abbia riportato alle
elezioni il maggior numero di preferenze individuali per
ogni lista
ed a parità di voti il più anziano di età. Ai gruppi
consiliari è assegnato, per l’espletamento delle proprie
competenze,
un idoneo locale nelle casa comunale.
Art. 42
Conferenza dei capigruppo
1. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta
dal presidente dal consiglio comunale, con funzioni di
collaborazione per la formazione del programma dei
lavori del consiglio, la determinazione del calendario
della seduta e
l’iscrizione di argomenti all’ordine del giorno, i modi
e i tempi della discussione, nonché esprimere parere su
questioni
riguardanti l’interpretazioni del regolamento o
conflitti di competenza tra organi del Comune.
2. Alla conferenza partecipa il capogruppo o un
consigliere da questi delegato.
3. Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il
Consigliere che, unico rappresentante di un partito o
movimento
politico presente in consiglio comunale non abbia
aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri
consiglieri
costituito il gruppo misto.
4. Le modalità di costituzione, designazione, e
funzionamento sono indicate dal regolamento.
Art. 43
Commissioni consiliari permanenti
1. Il consiglio comunale costituisce, al suo intero,
commissioni permanenti con il compito di favorire il
migliore
esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare
pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale
medesimo. II
regolamento del consiglio, da emanarsi entro 120 giorni
dall'esecutività dello statuto, definisce le competenze
delle
commissioni permanenti, il numero di componenti, le
forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le
forme di
consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite
da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri
proporzionali, tutti i gruppi consiliari, stabilendo per
ciascuna commissione le competenze per materie e
funzioni in
rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i
settori dell'organizzazione dell'ente.
3. II regolamento può prevedere che determinate materie
possano essere sottoposte all’esame congiunto di più
commissioni.
4. Le commissioni hanno diritto di richiedere
l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli
assessori, dei
funzionari del comune, nonché dei rappresentanti del
comune all'interno di società.
5. II regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei
lavori, determina i poteri delle commissioni e ne
disciplina
l'organizzazione.
6. Per le commissioni consiliari aventi funzioni di
controllo e di garanzia la presidenza è attribuita alle
minoranze.
Art. 44
Commissioni consiliari temporanee
1. Il consiglio comunale può istituire commissioni
temporanee per affari particolari indicando un termine
entro il
quale la commissione deve portare a compimento il suo
incarico con la presentazione di una relazione al
consiglio.
2. La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto
il termine, salvo che il consiglio deliberi di
prolungarla
o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.
Art. 45
Commissione di indagine
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti,
atti,
provvedimenti e comportamenti su materie attinenti
l’amministrazione comunale, può deliberare l’istituzione
di una
commissione di indagine, definendone nel contempo
l’oggetto, l’ambito ed il termine per riferire
all’assemblea consiliare.
2. La commissione, nominata dal presidente del consiglio
su designazione dei capigruppo, è composta da
consiglieri
comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla
consistenza di ogni gruppo consiliare.
3. La commissione, presieduta dal presidente del
consiglio, può disporre audizioni ed attivare l’accesso
a tutti gli
atti, anche di natura riservata, relativi all’oggetto
dell’accertamento.
4. La commissione, per l’espletamento dell’incarico, ha
il potere di ascoltare gli amministratori, i
rappresentanti
del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così
come può convocare i terzi interessati dall’oggetto
dell’accertamento.
5. La commissione ha inoltre diritto di accesso,
mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e
documenti,
anche di natura riservata, in possesso degli uffici
comunali.
6. I verbali della commissione saranno redatti da un
dipendente del Comune incaricato dal presidente.
7. I verbali, le audizioni ed i risultati restano
riservati fino alla presentazione al consiglio della
relazione
finale, che esporrà i fatti accertati e risultati
dall’indagine escludendo ogni riferimento non connesso o
non utile
all’indagine stessa.
8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione,
adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o
esprime agli
organi competenti i propri giudizi ed orientamenti.
Art. 46
Convocazione adunanze e consegna avvisi di convocazione
1. II consiglio si riunisce in sessione ordinaria o
urgente.
2. II presidente fissa la data per le riunioni ordinarie
o urgenti sentita la conferenza dei capigruppo, per
determinazione propria o su richiesta del sindaco o di
1/5 dei consiglieri comunali e cura la diramazione degli
avvisi di
convocazione.
3. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla
presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso
infruttuosamente tale termine il consiglio comunale
verrà convocato dal vice presidente.
4. In caso di convocazione ordinaria l'avviso di
convocazione deve essere notificato ai consiglieri
almeno 5 giorni
liberi prima della seduta.
5. In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto
al comma 4 é ridotto a ventiquattro ore.
6. Nei casi di convocazione d'urgenza é fatta salva la
facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di
disporre
il differimento della riunione al giorno seguente.
7. La notificazione dell'avviso di convocazione può
essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a) mediante il messo comunale;
b) mediante telegramma.
Art. 47
Assistenza alla seduta e verbalizzazione
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del
consiglio con il compito di curare il processo verbale
della
seduta e di rendere il parere di legittimità sulle
proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio
comunale, nonché
pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal
presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
2. Il segretario si può riservare di rendere pareri in
merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle
sedute del consiglio.
3. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del
consiglio è redatto processo verbale, sottoscritto da
colui che
ha presieduto il consiglio, dal segretario comunale e
dal componente anziano tra i presenti. Il verbale indica
altresì i
nomi dei consiglieri intervenuti nelle discussioni, i
voti favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti. In
queste due
ultime ipotesi il consigliere è tenuto a motivare il suo
voto.
4. Il consiglio approva i processi verbali delle sedute,
nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio
regolamento.
5. Il segretario, per la stesura dei verbali, si avvale
del personale dipendente addetto all’ufficio di
segreteria.
6. Ove il segretario comunale sia obbligato a non
partecipare, è sostituito da un consigliere scelto dal
consiglio.
7. Nel processo verbale deve essere riportato
l’andamento sommario della discussione, le modalità di
espressione del
voto ed ogni altra indicazione utile relativa alle
operazioni di voto.
Art. 48
Svolgimento lavori consiliari
1. Il Consiglio è validamente costituito in prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in
carica ed in seduta di prosecuzione con quella dei 2/5
dei consiglieri assegnati per legge all’ente. Il
consiglio delibera
con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo che
siano richieste maggioranze qualificate.
2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono
previste dal regolamento soltanto in relazione
all’esigenza di
salvaguardare l’ordine pubblico e la riservatezza di
persone e gruppi.
3. I componenti dei collegi votano ad alta voce per
appello nominale, o per alzata e seduta; sono prese a
scrutinio
segreto solo le deliberazioni concernenti persone o
elezioni a cariche.
4. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza
qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte
quando
ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
5. Nel caso di elezioni, il regolamento del consiglio
disciplina le modalità di votazione per assicurare la
rappresentanza della minoranza.
6. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vanno
approvati in sessione ordinarie.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta a
deliberazione se non sia stata iscritta all’ordine del
giorno e se gli
atti non siano stati messi a disposizione dei
consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore
prima nei casi
d’urgenza.
Capo II
La Giunta Comunale
Art. 49
La Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è organo di governo e di
amministrazione che svolge funzioni esecutive,
propositive, di impulso e di raccordo, improntando la
propria attività ai principi della collegialità, della
trasparenza e dell’efficienza.
2. E’ nominata con provvedimento del Sindaco, assistito
dal Segretario Comunale, immediatamente esecutivo e
comunicato nei termini di legge al Consiglio Comunale,
che può esprimere formalmente in seduta pubblica le
proprie valutazioni, alla Prefettura ed all’Assessorato
regionale degli enti locali.
3. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o
rimozione sono disciplinate dalla legge.
4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da numero sei Assessori, nominati dal
Sindaco.
Art. 50
Incompatibilità
1. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di
incompatibilità previste per la carica di consigliere
comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non
incorrere nella decadenza dalla carica di assessore,
entro 10 giorni dalla nomina.
2. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono
essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio
comunale per incarichi in altri enti, anche se in
rappresentanza del proprio Comune.
3. La carica di componente della giunta è incompatibile
con quella di consigliere comunale. Il consigliere
comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di
dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale
ufficio intende optare: se non rilascia tale
dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
4. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di
presidente della provincia, di assessore comunale e
provinciale con quella di componente della Giunta
regionale.
5. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al
secondo grado, del sindaco.
Art. 51
Gli Assessori
1. Il Sindaco nomina gli Assessori, nei modi e termini
previsti dalla legge.
2. Agli Assessori si applicano le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e
decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di
Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco.
3. Gli Assessori prima di essere immessi nell’esercizio
delle loro funzioni dichiarano l’inesistenza di cause di
incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione
della carica e, in presenza del Segretario che redige il
processo verbale, prestano giuramento secondo la formula
stabilita per i Consiglieri comunali.
4. Gli Assessori che rifiutino di prestare giuramento
decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata
dal Sindaco.
5. Le dimissioni da Assessore sono irrevocabili e
definitive, sono presentate al Sindaco e comunicate alla
segreteria comunale e non necessitano di presa d’atto.
6. Gli Assessori, per delega del Sindaco che comporta
anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando
con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali
del Consiglio.
7. Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti
aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del
Sindaco, forniscono ai funzionari apicali direttive e
criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo,
programmazione, impulso da sottoporre agli organi di
governo dell’Ente, svolgono attività di controllo
sull’attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei
programmi affidati ai funzionari apicali.
8. Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli
Assessori è comunicata entro sette giorni dal Sindaco al
Consiglio Comunale, al segretario comunale e ai
funzionari apicali.
Art. 52
Revoca degli Assessori
1. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più
Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei
nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede
in caso di dimissione, decadenza o morte di un
componente della Giunta. In entrambi i casi, il Sindaco
deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale
circostanziata relazione sulle ragioni del
provvedimento, sulle quali il Consiglio Comunale può
esprimere le proprie valutazioni.
2. Gli atti di cui al precedente comma, adottati con
provvedimento del Sindaco, assistito dal Segretario
Comunale, sono immediatamente esecutivi e sono
comunicati al Consiglio Comunale, alla Prefettura ed
all’Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 53
Vice Sindaco e Assessore anziano
1. Il Sindaco può nominare Vice Sindaco un Assessore
che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di
sospensione, lo sostituisce in via generale.
2. E’ Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo
Statuto e dalla legge, il componente della Giunta più
anziano di età, che, in assenza anche del Vice Sindaco,
surroga in via generale il Sindaco assente o impedito.
Art. 54
Funzionamento della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da
qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del
Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l’ordine
del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti
dai singoli Assessori.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice Sindaco. Qualora non
siano presenti il Sindaco e il vice Sindaco ne assume la
presidenza l’Assessore anziano.
3. Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la
Giunta Comunale possono invitare i funzionari apicali, i
capi gruppo consiliari, il Presidente del Consiglio
Comunale o i Presidenti delle commissioni e sentire su
specifici argomenti persone non appartenenti al
collegio.
4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi
previsti dalla legge e la proposta è approvata se
ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6. Coloro che, prendendo parte alla votazione,
dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei
votanti ed in quello necessario per la validità della
seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto
di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio,
deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni
richiesti dalla legge.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della
Giunta Comunale e cura la redazione delle deliberazioni
che sottoscrive con il Sindaco e con l’Assessore
anziano.
Art. 55
Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale esercita le competenze attribuite
esplicitamente dalla legge, dal presente Statuto, dai
regolamenti.
2. Attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale;
indica con provvedimenti di carattere generale gli
obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per
l’attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e
ai funzionari apicali; esercita potere di proposta al
Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare,
a) predispone gli schemi di regolamento da proporre al
Consiglio;
b) elabora e propone al Consiglio gli atti di
programmazione;
c) predispone gli schemi di bilancio, di relazione
programmatica, di programma triennale delle opere
pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
d) adotta le delibere nelle materie indicate
dall’Articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non
attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio o
dallo Statuto al Segretario o ai funzionari;
e) dispone l’aumento o diminuzione della misura
dell’indennità base di funzione dei membri della Giunta;
f) approva il piano esecutivo di gestione ( PEG ) e le
successive variazioni;
g) propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio
del bilancio;
h) quantifica semestralmente le somme non assoggettabili
a esecuzione o espropriazione forzata;
i) richiede l’anticipazione di cassa;
j) affida gli incarichi per consulenze legali;
k) dispone l’utilizzo di entrate a specifica
destinazione;
l) affida gli incarichi professionali, basati su scelte
discrezionali, per l’esercizio di attività
intellettuali;
m) approva i progetti di lavori pubblici;
n) approva il programma triennale del fabbisogno del
personale e il piano annuale;
o) approva e dispone l’accettazione o il rifiuto di
lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
p) adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal
Consiglio Comunale, norme regolamentari per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
q) recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti
decentrati;
r) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore
o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria,
amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
s) approva transazioni e rinunce alle liti;
t) adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di
contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo
storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo
stesso servizio;
u) procede alla determinazione o variazione delle
tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse,
alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni
dei limiti di reddito, alla determinazione della misura
della copertura dei servizi a domanda individuale entro
i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti
approvati dal Consiglio Comunale;
v) dispone l’erogazione di contributi e ausili
finanziari in conformità alle disposizioni
regolamentari.
Capo III
Il Sindaco
Art. 56
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale
veste esercita le funzioni di rappresentanza, di
presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei
modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita
dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e
dalla normativa regionale vigente.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di
indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività,
convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di
amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non
siano specificatamente attribuite alla competenza di
altri organi del Comune, ai funzionari apicali e al
Segretario comunale.
3. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le
revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale
o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla
competenza del Consiglio Comunale, fermo restando il
divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o
affini entro il secondo grado.
4. Nomina i componenti degli organi consultivi del
Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e
dai relativi regolamenti, tenendo presente la
rappresentatività territoriale delle associazioni e
degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di
entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo
restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i
parenti o affini entro il secondo grado.
5. E’ ufficiale di governo e in tale veste esercita
tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
6. Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per
l’esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi
dell’A.S.L.. Esercita in materia di igiene e sanità le
funzioni previste dalle disposizione di legge in
materia.
7. Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le
dimissioni e lo status di Sindaco si applicano le
vigenti norme regionali.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
9. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio
Comunale.
10. Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo
stato di attuazione del programma e sull’attività svolta
anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente
rilevanti al Consiglio Comunale che, entro dieci giorni
dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le
proprie valutazioni.
Art. 57
Competenze di amministrazione
1. Il Sindaco:
a. compie tutti gli atti di amministrazione che dalla
legge o dallo statuto non siano specificatamente
attribuiti alla competenza di altri organi del Comune,
al segretario e ai funzionari apicali.
b. ha la rappresentanza generale dell’ente;
c. ha la direzione ed il coordinamento dell’azione
politico-amministrativa del Comune;
d. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità
dell’articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito
dalla legge regionale n. 48/91 dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, dello Statuto e dell’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
e. nomina e revoca, previo parere della Giunta, il
Segretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori
competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
f. nomina e revoca il direttore generale;
g. nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei
servizi e i funzionari responsabili dei tributi e revoca
l’attribuzione di funzioni dirigenziali;
h. impartisce direttive al Segretario o al direttore
generale in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull’intera gestione amministrativa delle
unità organizzative;
i. richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
j. promuove ed assume iniziative per conferenze di
servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
k. definisce e stipula accordi di programma, previa
deliberazione di intenti del Consiglio Comunale o della
Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
l. svolge attività di iniziativa, di impulso e di
raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m. convoca i comizi elettorali per i referendum
comunali;
n. adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e
disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere
generale o che stabiliscano istruzioni per l’attuazione
ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o. richiede la convocazione del Consiglio Comunale con
l’indicazione dei punti da inserire all’ordine del
giorno
p. rappresenta in giudizio il Comune e promuove le
azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti
del Comune;
q. coordina, nell’ambito della disciplina regionale
sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio
Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici al fine di armonizzare l’esplicazione
dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
r. determina l’ordine del giorno della Giunta;
s. nomina il nucleo di valutazione e la delegazione
trattante di parte pubblica.
Art. 58
Competenze di vigilanza
1. Il Sindaco:
a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e
servizi informazioni ed atti anche riservati;
b. promuove indagini e verifiche amministrative
sull’intera attività del Comune;
c. vigila sulla attività degli Assessori, dei funzionari
apicali e dei propri collaboratori;
d. può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni
e le società per azioni appartenenti all’ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il
Consiglio Comunale;
e. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed
in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
Giunta;
f. impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia
locale, le direttive e vigila sull’espletamento del
servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti
previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 59
Competenze di organizzazione
1. Il Sindaco:
a. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i
funzionari responsabili diano esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta,
secondo le direttive impartite;
b. impartisce direttive per l’articolazione dell’orario
di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e
gli obiettivi dell’ente, le esigenze dell’utenza, le
possibilità e potenzialità della struttura, le
disponibilità di organico e finanziarie.
Art. 60
Competenze quale ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a. alla tenuta dei registri di Stato civile e di
popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi
in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b. all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla
legge;
d. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l’ordine pubblico, informandone, se del
caso, l’autorità governativa competente.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
statale sono esercitate nei modi previsti dall’articolo
54 del D.l.vo 18 agosto 2000, n.267, nei servizi di
competenza della Regione nel rispetto delle norme
regionali.
3. Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti
dall’articolo 54 del D.l.vo 18 agosto 2000, n.267, e
previa comunicazione al Prefetto, può delegare agli
Assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di
Governo, ad un consigliere comunale l’esercizio delle
funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 61
Incarichi e nomine fiduciarie
1. Il Sindaco, per l’espletamento di attività
istituzionali può conferire incarichi, nei limiti di
legge e a tempo determinato, che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei
all’amministrazione.
2. I soggetti nominati ai sensi del presente articolo
devono essere dotati almeno del titolo di laurea e
dotati di documentata professionalità in relazione
all’incarico conferito. In caso di nomina di soggetto
non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere
ampiamente motivato.
3. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio
Comunale una dettagliata relazione sull’attività dei
soggetti esterni da lui nominati.
4. Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco
decadono al momento della cessazione per qualsiasi
motivo del mandato del Sindaco
Art. 62
Incarichi ad esperti
1. Il sindaco per l’espletamento di attività connesse
con le materie di sua competenza, può conferire
incarichi a tempo determinato che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei
all’amministrazione. Gli esperti devono essere dotati di
documentata professionalità e di laurea. Agli esperti
sarà corrisposto il compenso previsto dal quinto comma
dell’art. 41 della legge regionale n. 26/93.
2. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio
comunale una dettagliata relazione sull’attività degli
esperti da lui nominati.
Capo IV
Il Presidente del Consiglio Comunale
Art. 63
Il Presidente
1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di
giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione
nel suo seno di un Presidente e di un vice Presidente.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è
sostituito dal vice Presidente, ed in caso di assenza o
impedimento anche di questo, dal Consigliere presente
che abbia riportato il maggior numero di preferenze
individuali.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne
dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del
Consiglio, concede la parola, giudica l’ammissibilità
dei documenti presentati, annuncia il risultato delle
votazioni con l’assistenza di tre scrutatori da lui
scelti, assicura l’ordine della seduta e la regolarità
delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta
e ordinare che venga espulso dall’aula il Consigliere
che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del
pubblico che sia causa di disturbo al regolare
svolgimento della seduta.
4. Il Presidente, come previsto dal regolamento, per
l’espletamento delle proprie funzioni, per il
funzionamento del Consiglio e per quello delle
commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si
avvale delle risorse all’uopo destinate e delle
strutture esistenti nel Comune; può disporre di un
idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle
disponibilità del Comune.
Art. 64
Ufficio di segreteria della presidenza del consiglio
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale ha il
compito di organizzare l’attività del consiglio comunale
e coordinare quella delle commissioni consiliari.
2. A tale ufficio verranno trasmesse tutte le
comunicazioni e gli atti di specifica competenza del
consiglio comunale.
3. Per i fini di cui sopra all’ufficio di segreteria
della presidenza del consiglio comunale è assegnato
idoneo locale presso la casa comunale.
4. L’ufficio di segreteria della presidenza del
consiglio comunale è costituito da almeno un dipendente
adibito a tale compito; i dipendenti comunali destinati
a tale ufficio di categoria “B” o “C” sono nominati dal
sindaco su indicazione del presidente del consiglio.
Capo V
Norme comuni
Art. 65
Astensione obbligatoria
1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono
astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti
interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini
fino al quarto grado.
2. L’obbligo di astenersi comporta quello di
allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo
del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche al segretario comunale.
Art.66
Pareri obbligatori
1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta e
ogni provvedimento del Sindaco deve espressamente
indicare nel testo i pareri prescritti dall'art.53 della
legge fondamentale.-
2. Il parere del segretario comunale può essere
acquisito nell’esercizio delle funzioni previste
dall’art. 97, comma 2°, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.
3. Nel caso di parere negativo lo stesso non può essere
espresso dal responsabile del servizio in forma
generica, ma deve essere adeguatamente motivato al fine
di consentire agli organi competenti ad adottare l'atto
di valutarne l'esatta portata in rapporto alla decisione
da prendere.-
4. In caso di parere negativo l'organo competente ad
adottare il provvedimento, se ritiene di adottare
comunque l'atto, deve specificare adeguatamente
nell'atto stesso la motivazione.-
5. Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello –
eventuale – inerente la regolarità contabile, gli atti
relativi a:
a. la convalida degli eletti;
b. la nomina degli organi consultivi;
c. la nomina e revoca degli assessori e degli esperti;
d. la nomina e revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni;
e. la nomina e revoca dei responsabili degli uffici e
dei servizi;
f. gli atti di natura squisitamente politica, sempre che
non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione
di impegni ed oneri, anche indirettamente.
6. I provvedimenti del Sindaco sono immediatamente
esecutivi e sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo
giorno festivo successivo alla data dell'atto.-
Art. 67
Soggetti tenuti all'espressione dei pareri
1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità
tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze
é compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le
materie oggetto della proposta.-
2. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il
parere di regolarità contabile.
Titolo II
Ordinamento uffici e servizi
Capo I
Principi
Art. 68
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali
stabiliti dal Consiglio comunale e nel rispetto delle
disposizioni di legge applicabili, l’ordinamento dei
servizi e degli uffici del comune di Marineo
2. Le procedure per l’assunzione di personale dipendente
sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi definisce la struttura organizzativa dell’Ente e
disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti
in funzione dell’obiettivo del costante soddisfacimento
degli interessi e dei bisogni della comunità locale in
riferimento ai cambiamenti sociali, economici e
culturali che coinvolgono la stessa collettività.
Art. 69
Indirizzo politico e gestione: distinzioni.
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi si informa al principio della separazione delle
competenze, per cui agli organi politici competono
esclusivamente funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare, nonché funzioni di controllo,
verificando la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti
e ai funzionari apicali competono tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo, compresi
quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
I funzionari apicali sono responsabili in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei
risultati.
2. Le attribuzioni dei funzionari apicali di cui al
comma 1 del presente articolo possono essere derogate
soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative
ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs 80/98 e
successive modificazioni
3. Agli organi politici nel rispetto dell’art. 3, del
D.lgs. 80/98 e successive modificazioni, competono in
particolare:
a. la definizione degli obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione;
b. l’attività di controllo sul conseguimento degli
obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi
di controllo interno;
c. la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità
e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell’Ente;
d. la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e. le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni.
4. Ai funzionari apicali sono riservati, in via
generale, tutti gli atti specifici e concreti,
funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi
stabiliti conformemente agli indirizzi stabiliti.
5. I funzionari apicali si identificano con i dipendenti
cui è stata attribuita la responsabilità di un settore.
Capo II
Ordinamento
Art. 70
Ordinamento degli uffici e dei servizi.
1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli
uffici e dei servizi è informata ai principi della
partecipazione, della razionalizzazione delle procedure,
per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione
amministrativa del Comune.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli
apparati amministrativi con gli organi politico -
istituzionali in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
Art. 71
Criteri di organizzazione
1. Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
a. articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
distinguendo tra funzioni finali strumentali o di
supporto;
b. collegamento delle attività degli uffici attraverso
il dovere di comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e
della segretezza di cui all'art. 24 della L. 241/1990
come recepito dalla L.R. 10/91;
c. per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico
ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
d. armonizzazione degli orari di servizio, di apertura
degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e
con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi
della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro
privato;
e. responsabilità e collaborazione di tutto il personale
per il risultato dell'attività lavorativa;
f. flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella
gestione delle risorse umane anche mediante processi di
riconversione professionale e di mobilità del personale
all'interno dell'amministrazione nonché tra
l'amministrazione ed Enti diversi.
Art. 72
Principi generali di organizzazione.
L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è
informata ai seguenti principi:
a. organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e
per programmi;
b. individuazione della responsabilità in relazione
all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c. massima flessibilità delle strutture e del personale
in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
d. accrescimento della capacità operativa del personale
attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed
arricchimento professionale.
Capo III
La Struttura organizzativa
Art. 73
Struttura organizzativa
1. L’articolazione della struttura non costituisce fonte
di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace
strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata
la massima collaborazione ed il continuo interscambio di
informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni
dell’Ente.
2. La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:
a. aree di attività funzionali: strumenti organizzativi
finalizzati a comprendere attività diverse;
b. settori: unità organizzative comprendenti servizi la
cui attività è finalizzata :
i. alla programmazione;
ii. alla realizzazione degli interventi di competenza;
iii. al controllo, in itinere, delle operazioni;
iv. alla verifica finale dei risultati.
c. servizi: unità organizzative la cui attività è
finalizzata a garantire la gestione dell'intervento
dell'ente nell'ambito delle materie assegnate;
d. unità operative: unità interne al servizio che
gestiscono l’intervento in specifici ambiti della
materia e ne garantiscono l’esecuzione.
3. La struttura organizzativa dell'Ente è pertanto:
a. definita con la formazione della pianta organica
generale, che determina la consistenza complessiva dei
posti istituiti dall'Ente per l'esercizio delle funzioni
allo stesso attribuite ;
b. ordinata, secondo un piano organizzativo generale per
aree funzionali in settori, servizi, ai quali, viene
attribuito il compito di assolvere alle funzioni
dell'Ente in determinate materie .
Art. 74
Unità di progetto.
1. Con deliberazione della Giunta Municipale possono
essere istituite unità di progetto, quali strutture
organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo
scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei
programmi dell’Amministrazione.
2. Per tali unità dovranno essere definiti gli
obiettivi, individuato il responsabile, determinate le
risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e
fissati i tempi di realizzazione.
Capo IV
I Soggetti
Art. 75
Il Segretario comunale. Competenze.
1. Il Segretario comunale, dipendente dell’apposita
Agenzia prevista dall’art.17 della L. 127/97 e dal
D.P.R. 465/97 è nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Segretario comunale svolge i seguenti compiti :
a. compiti di collaborazione e attività di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del
Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio) in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti;
b. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
funzionari apicali e ne coordina l’attività
indirizzandone l’organizzazione nel rispetto della loro
autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo
restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di
settore per l’attività e i provvedimenti posti in
essere;
c. autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei
responsabili di settore;
d. adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale
del personale;
e. vigila sullo stato di attuazione di piani, programmi
e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie
strutture;
f. nell’ambito della funzione di coordinamento emana
direttive e circolari al fine di indirizzare l’azione
amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e
del giusto procedimento;
g. partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e
ne cura la verbalizzazione;
h. può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte
e autenticare scritture private e atti unilaterali
nell’interesse dell’ente.
i. espleta funzioni attribuite dall’ordinamento
regionale compatibili con le norme della 127/90 così
come recepita dalla L.R.23/98;
j. richiede adempimenti e attiva procedimenti su
richiesta degli amministratori o di propria iniziativa
al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità
o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
k. è componente di diritto del Nucleo di valutazione.
3. Le funzioni proprie del Direttore generale possono
essere assegnate dal Sindaco, con proprio provvedimento,
al Segretario comunale.
4. Al Segretario comunale nominato Direttore generale
spetta una indennità ad personam per l’esercizio delle
funzioni di direttore generale nella misura determinata
dalle norme del C.C.N.L. o in assenza, dal Sindaco.
5. Il Segretario comunale svolge funzioni di
sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di
settore in caso di mancata nomina del Direttore
generale.
6. Le funzioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), e),
f), g), del presente articolo sono espletate dal
Segretario comunale nel caso in cui non si provveda alla
nomina del direttore generale.
7. In relazione al riparto di competenze tra funzionari
apicali e Segretario comunale previsto dalla L.127/97 e
successive modifiche ed integrazioni così come recepito
con L.R. 23/98 la responsabile dell’istruttoria delle
deliberazioni e determinazioni e l’attuazione dei
provvedimenti rientrano nell’esclusiva competenza dei
responsabili di settore.
8. Il Segretario comunale non esprime parere di
legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei
soggetti abilitati.
Art. 76
Il vice Segretario
1. Il vice Segretario è un dipendente a tempo
indeterminato dell’Ente inquadrato in categoria D e in
possesso dei requisiti previsti dall’O.EE.LL.. In
correlazione a quanto previsto per la nomina del
Segretario Comunale, è nominato, nel rispetto delle
norme vigenti, dal Sindaco per la sostituzione, in caso
di assenza o impedimento, del Segretario del Comune.
2. La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo
fino alla scadenza del mandato del Sindaco, può essere
fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
3. Per il solo periodo effettivo di sostituzione
spettano al vice Segretario la retribuzione e le
competenze previste per legge o regolamento.
Art. 77
Competenze del Direttore generale
Compete al Direttore generale:
a. l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
determinati dagli organi di governo dell’Ente
avvalendosi dei responsabili di settore;
b. la sovraintendenza in generale alla gestione
dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e
di efficacia;
c. la proposta di piano esecutivo di gestione da
sottoporre all’approvazione della Giunta;
d. la predisposizione del piano dettagliato degli
obiettivi ;
e. il coordinamento e la sovraintendenza dei
responsabili dei settori e dei servizi;
Art.78
Disciplina del personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle
prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento
delle strutture, la formazione, la qualificazione
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti
normativi degli Enti che danno esecuzione alle leggi,
allo statuto ed alla contrattazione collettiva di
lavoro.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi disciplina in particolare:
a. la struttura organizzativa- funzionale;
b. la dotazione organica;
c. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d. i diritti i doveri e le sanzioni;
e. la disciplina delle incompatibilità;
f. il servizio di controllo interno e/o il nucleo di
valutazione;
g. i criteri per la stipula dei rapporti di lavoro o di
collaborazione esterni al di fuori della dotazione
organica e per l’instaurazione di ogni altro tipo di
rapporto previsto dalla normativa vigente;
h. la costituzione e il funzionamento degli uffici posti
alle dirette dipendenze degli organi politici;
i. le collaborazioni esterne ad alto contenuto
professionale.
4. I posti di posizione apicale ai quali è connessa la
direzione e la responsabilità di un’area funzionale,
possono essere coperti mediante contratto – di diritto
pubblico o privato – a tempo determinato, fermi restando
i requisiti richiesti per l’accesso al profilo
professionale ed alla categoria di appartenenza del
posto da coprire.
5. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di
scelta del contraente.
Art. 79
Responsabili di Area
1. Si qualificano responsabili di area i soggetti
investiti di funzioni di direzione delle aree.
2. I responsabili di area assicurano con autonomia
operativa, negli ambiti di propria competenza,l’ottimale
gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi
politici; rispondono altresì della validità delle
prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi
programmati.
3. Sono attribuiti ai responsabili di aree, nelle
materie di competenza, i seguenti compiti :
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione d'impegno di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale
assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei
compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
- i provvedimenti d'autorizzazione. concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto
dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,
da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale m materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
- gli atti obbligatori m esecuzione a contratti
collettivi nazionali di lavoro;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni.
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
- l’espressione dei pareri di cui all'articolo 12 della
L.R. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;
- l'attività propositiva, di collaborazione e di
supporto agli organi dell’Ente, in particolare per
quanto concerne la predisposizione degli atti di natura
programmatoria;
- la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale per l’emanazione del
provvedimento amministrativo, ivi compresi i
procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà
di assegnare tale responsabilità ad ogni altro
dipendente resta comunque in capo al responsabile
dell’Area la competenza dell’emanazione del
provvedimento finale;
- la responsabilità del trattamento dei dati personali
ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675;
- le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate
all’espropriazione per la realizzazione di un opera
pubblica, le ordinanze di espropriazione e le
determinazioni delle indennità secondo la valutazione
dei periti;
- gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai
regolamenti dell’Ente.
4. In particolare sono attribuiti ai responsabili di
area i compiti e le funzioni specificati negli articoli
successivi.
5. Sono escluse dalla competenza dei responsabili di
aree le ordinanze che rientrano nella competenza del
Sindaco quale ufficiale di governo.
Art. 80
L 'attività propositiva dei responsabili di area
1. I responsabili dei area esplicano anche attività di
natura propositiva.
2. Destinatari dell'attività propositiva dei
responsabili di area sono il Sindaco, l'assessore di
riferimento, il Direttore generale e il Segretario
comunale.
3. I responsabili di Area, ciascuno per il area di
competenza, collaborano alla determinazione e selezione
degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla
formazione dei piani, programmi e progetti e
all'elaborazione delle proposte di previsione di
bilancio e relative modificazioni.
4. L'attività propositiva si distingue in:
- proposte di deliberazione relativamente ad atti
amministrativi di competenza del Consiglio e della
Giunta;
- proposte di determinazione di competenza del Sindaco;
- proposte di modifica della dotazione di risorse
assegnate con il piano esecutivo di gestione;
- proposte di provvedimento o atti amministrativi di
competenza di organi dell'Ente.
5. II responsabile di area ha l'obbligo di presentare
proposte di deliberazione alla Giunta ed al Consiglio
per il tramite del presidente dell'organo collegiale
qualora esse abbiano carattere obbligatorio per legge o
regolamento.
6. Devono intervenire, se richiesti, alle sedute della
giunta e del consiglio o delle sue commissioni, con
funzioni referenti e consultive.
þ[AA060]Art. 81
Conferenza dei responsabili di aree
1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei
responsabili delle unità organizzative, per favorirne
l’attività, per progetti e programmi, è istituita la
conferenza dei funzionari apicali responsabili di aree
presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai
fini dell’esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla
normativa vigente nell’ente, per gli organi elettivi,
per il segretario e per i responsabili di aree, alla
conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo,
consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle
attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di
organizzazione.
Titolo III
Servizi Pubblici
Art. 82
Servizi pubblici locali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici
locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono
stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme
previste dalla legge n. 142/90, cosi come recepita dalla
Regione Siciliana, nel rispetto dei principi di seguito
riportati.
4. Il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione
comparativa delle predette forme di gestione ed in
relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed
economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la
forma di gestione del relativo servizio e delibera la
modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente
erogati alla popolazione.
5. Il Sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni
anno al Consiglio, in sede di valutazione del bilancio
consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto
"costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché
sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla
fruizione dei cittadini.
6. In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è
prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da
parte del Sindaco o del Consiglio Comunale, non possono
essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al
secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei
Consiglieri comunali.
Art. 83
Tariffe dei servizi resi dal comune
1. Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e
i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che
potranno essere determinati anche in modo non
generalizzato.
2. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e
contributi finanziari a carico degli utenti per i
servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura
tale da garantire l’equilibrio economico-finanziario
dell’investimento e della gestione per ciascun servizio.
All’uopo si terranno presenti i costi di gestione, il
capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi
al fine di tendere alla copertura dei costi.
3. La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei
servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno.
4. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni
la tariffa può essere, nel rispetto della normativa
vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
5. Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il
comune può, previa ricerca di mercato, stipulare
contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione
o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti
pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto
dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
possibile, dietro contributo finanziario veicolare
l’immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il
logo o lo stemma del comune.
Art. 84
Gestione in economia
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le
loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche
non rendono opportuna la costituzione di una istituzione
o di una azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale
stabilisce l’organizzazione ed i criteri per assicurare
l’economicità e l’efficienza di gestione di tali
servizi.
3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario
che ne è responsabile e può essere utilizzata la
collaborazione di volontari, singoli o associati,
escludendo la possibilità di costituire rapporti di
lavoro subordinato.
Art. 85
Azienda speciale
1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di
notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può
costituire una o più aziende speciali.
2. L’azienda speciale è un ente strumentale, dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio Statuto approvato dal Consiglio ai sensi
dell’articolo 23 della legge n. 142/90 come recepito con
L.R. 48/91.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano
al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al
Consiglio Comunale.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione ed il
Presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra
coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o
amministrativa per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per
uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti
dell’articolo 13 della legge regionale n. 7/92.
5. L’azienda deve operare con criteri di
imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, salvo l’esistenza di costi sociali da coprire
mediante conferimento da parte dell’ente locale.
6. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate
dal proprio Statuto e dai regolamenti.
7. I regolamenti aziendali sono adottati dal Consiglio
di amministrazione.
Art. 86
Istituzione
1. Per l’espletamento dei servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una
istituzione, organismo strumentale dotato di personalità
giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel
rispetto del proprio Statuto approvato dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale
individua i servizi e:
a. approva il regolamento relativo all’ordinamento ed al
funzionamento;
b. determina le finalità e gli indirizzi;
c. conferisce il capitale di dotazione;
d. precisa le funzioni del direttore a cui spetta la
direzione gestionale;
e. assegna il personale necessario per assicurare il
funzionamento dell’organismo;
f. specifica le modalità della collaborazione dei
volontari;
g. stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3. Organi dell’istituzione sono: il Consiglio di
amministrazione, il Presidente e il direttore.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano
al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al
Consiglio Comunale.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione ed il
Presidente vengono nominati dal Sindaco, tra persone che
per qualificazione culturale e sociale rappresentino le
relative componenti della comunità locale, compresi gli
utenti del servizio, e che abbiano competenza nel
settore e in materia gestionale da valutarsi in base a
curriculum.
6. Lo Statuto disciplina il numero, gli eventuali
ulteriori requisiti specifici richiesti agli
amministratori, la durata in carica, la posizione
giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità
di funzionamento degli organi e per il controllo interno
e del comune.
Art. 87
Concessione a terzi
1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale, può
affidare la gestione di servizi pubblici in concessione
a terzi, comprese cooperative e associazioni di
volontariato legalmente costituite e che non abbiano
fini di lucro.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo
espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata
un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei
casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle
direttive della comunità Europea in tema di affidamento
dell’esecuzione di opere e servizi pubblici.
3. La concessione deve essere regolata da condizioni che
devono garantire l’espletamento del servizio a livelli
qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini
utenti, la razionalità economica della gestione e dei
conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e
dall’utenza, la realizzazione degli interessi pubblici
generali.
Art. 88
Società miste
1. Per la gestione di servizi comunali di rilevante
importanza e consistenza che richiedano investimenti
finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o
quando sia opportuna in relazione alla natura o
all’ambito territoriale la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può
promuovere la costituzione di società a prevalente
capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già
costituite.
2. Il Consiglio Comunale, per la costituzione di società
a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di
Statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla
costituzione delle società e alle previsioni in ordine
alla gestione del servizio pubblico a mezzo della
stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti
conseguenti.
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della
società è realizzata mediante l’attribuzione della
maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di
gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai
comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4. La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla
natura del servizio da svolgere, può assumere
partecipazioni in società con capitale prevalente
pubblico ma con una accertata solida situazione
finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti
istituzionali del Comune. In questo caso la
partecipazione del Comune non può essere inferiore al
10% del capitale sociale e deve garantire il diritto
alla nomina di almeno un rappresentante nel Consiglio di
amministrazione o nel collegio sindacale.
5. I partecipanti possono costituire tutte o parte delle
quote relative alla propria partecipazione mediante
conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni
destinate ai servizi affidati alla società.
6. Il Comune, per la realizzazione delle opere
necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici
nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre
opere di interesse pubblico può, come previsto dal
regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995,
n.26, partecipare o costituire apposite società per
azioni senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure
ad evidenza pubblica.
Art. 89
Convenzioni e Consorzi
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o
servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune
può stipulare con altri comuni o con la provincia
apposite convenzioni, deliberate dal Consiglio comunale
con l’indicazione dei fini, della durata, delle forme di
consultazione e di rappresentanza, dei rapporti
finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2. La convenzione può anche prevedere la costituzione di
uffici comuni che operano con personale distaccato dagli
enti partecipanti ai quali affidare o delegare
l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei
soggetti partecipanti.
3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più
servizi, può costituire con altri comuni o con la
provincia regionale un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui all’articolo 23
della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione
Sicilia n. 48/91.
4. I Consigli comunali di ciascun Comune interessato al
consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri
componenti una convenzione che stabilisce i fini, la
durata, le forme di consultazione fra comuni
consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci
obblighi e garanzie e la trasmissione agli Enti aderenti
degli atti fondamentali del Consorzio.
5. Il Comune, nell’assemblea del Consorzio, è
rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno
con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L’Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. La costituzione del consorzio di servizi può essere
disposta con decreto dell’Assessore regionale per gli
enti locali, per funzioni e servizi a carattere
obbligatorio. Il Consiglio Comunale deve esprimere il
parere sulla costituzione del consorzio entro e non
oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da
parte dell’Assessore.
Art. 90
Accordi di programma
1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di
opere, interventi o di programmi di intervento di
interesse comunale, che richiedano per la loro
attuazione l’azione integrata e coordinata di altri
soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude
accordi di programma.
2. Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure
uno o più interventi previsti negli strumenti
programmatori sono approvati dalla Giunta Comunale.
3. Quando assumono valenza programmatoria o modifica
agli strumenti urbanistici, il Sindaco, prima di aderire
sente i capigruppo consiliari, e la conclusione
dell’accordo di programma deve essere ratificata dal
Consiglio Comunale, a meno che non abbia dato preventivo
assenso.
4. Per verificare la possibilità dell’accordo di
programma il Sindaco convoca o partecipa ad una
conferenza dei rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.
5. L’accordo è approvato con decreto del Presidente
della Regione Siciliana, o con atto formale del
Presidente della provincia o dal Sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
6. L’accordo, qualora adottato con decreto del
Presidente della Regione, determina le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l’assenso del Comune interessato.
7. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed
interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei
soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli
scaturenti dall’accordo coinvolgono varie posizioni di
potestà amministrative.
8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal Presidente della
Regione o dal Presidente della provincia o dal Sindaco,
e composto da rappresentanti legali, o delegati dei
medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto
della provincia interessata, se all’accordo partecipano
amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo IV
Finanze e contabilità comunale
Capo I
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 91
Ordinamento finanziario
1. L’ordinamento della finanza del Comune è regolato
dalla legge.
2. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è
titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio.
4. Nell’ambito delle leggi statali è, altresì, titolare
di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio
comunale o dalla Giunta comunale ispirandosi ai criteri
di equità e di giustizia.
5. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della
propria potestà impositiva e con il concorso delle
risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il
conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria,
adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi
disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte
e di procedimenti, l’efficacia ed un efficace impiego di
tali mezzi.
Art. 92
Ordinamento contabile
1. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato
dalla legge.
2. Apposito regolamento, approvato dal consiglio
comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla
contabilità comunale.
Capo II
Revisione economico finanziaria
Art. 93
Revisione economica e finanziaria
1. Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla
normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti,
organo autonomo, costituito da tre componenti in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
in Sicilia.
2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili
salvo le inadempienze previste dalle disposizioni del
regolamento di contabilità e sono rieleggibili per una
sola volta.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e
documenti del Comune.
4. Possono depositare proposte e segnalazioni rivolte
agli organi comunali ed essere chiamati ad intervenire,
senza diritto di voto, alle sedute del consiglio
comunale e della giunta comunale, secondo le modalità
previste dai rispettivi regolamenti.
5. La presenza di almeno un revisore è, comunque,
obbligatoria quando gli organi discutono i bilanci ed i
conti consuntivi.
6. Il collegio dei revisori dei conti assolve tutte le
funzioni ed i compiti ad esso demandati dalle leggi e
dal regolamento di contabilità. In particolare:
a. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione;
b. attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione stessa;
c. redige apposita relazione che accompagna la proposta
di deliberazione consiliare del conto consuntivo nella
quale saranno espressi rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
7. Il consiglio comunale, nella sua funzione di
controllo e di indirizzo e secondo le modalità fissate
nel regolamento di contabilità, si avvale della
collaborazione del collegio dei revisori dei conti per
consulenza contabile e finanziaria su piani e programmi
che richiedono impegno economico nonché per analisi
generali sul governo dell'ente.
8. Il consiglio comunale e le commissioni consiliari
permanenti, tramite il presidente del consiglio, possono
richiedere la collaborazione dell'organo di revisione
economico-finanziario per la valutazione e
l'approfondimento di particolari provvedimenti,
situazioni, segnalazioni che hanno per oggetto aspetti
della gestione contabile, finanziaria ed economica. I
pareri sono richiesti e resi per iscritto.
9. I revisori rispondono della veridicità delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza
del mandatario.
10. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio
comunale.
11. Oltre alle funzioni attribuite dalla legge e dai
commi precedenti, l'organo di revisione
economico-finanziaria esercita le funzioni di controllo
e di indirizzo mediante pareri relativamente a:
a. alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
b. debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di
legge;
c. modifiche statutarie, regolamenti e relative
modifiche;
d. convenzioni fra Comuni, fra Comuni e Provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
e. costituzione di istituzioni ed aziende speciali;
f. partecipazione a società di capitali;
g. indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza.
Titolo V
Istituti di partecipazione
Capo I
Consultazione, partecipazione ed accesso
Art. 94
Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Il Comune di Marineo, allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica, promuove
l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Il C.C.
dei ragazzi ha il compito di deliberare in via
consultiva e propositiva nelle seguenti materie:
a. pubblica istruzione, cultura e spettacolo
b. vivibilità del territorio e politiche ambientali
c. sport e tempo libero
d. rapporti con le associazioni presenti sul territorio;
e. assistenza ai giovani ed agli anziani;
f. rapporti con l’UNICEF
2. Le modalità di elezione e di funzionamento del C.C.
dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 95
Consiglio Comunale aperto
1. Al fine di consentire la partecipazione su questioni
specifiche rilevanti per la comunità, può essere
convocato il Consiglio Comunale aperto, che può tenersi
anche al di fuori della casa comunale.
2. I cittadini residenti hanno diritto di partecipare al
dibattito, esprimendo le proprie opinioni e formulando
proposte relative all’oggetto in discussione.
3. In detto Consiglio non è prescritto un numero minimo
di consiglieri presenti e non è consentita l’adozione di
deliberazioni.
Art. 96
Partecipazione popolare
1. Il Comune informa la propria attività ai principi
della partecipazione dei cittadini elettori e dei
cittadini residenti, sia singoli che associati, per
assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la
trasparenza dell’azione amministrativa.
2. A tal fine il Comune promuove:
a. organismi di partecipazione dei cittadini
nell’amministrazione locale;
b. il collegamento dei propri organi con gli organismi
di partecipazione;
c. forme di consultazione su problemi specifici
sottoposti all’esame degli organi comunali;
3. Con apposito regolamento è stabilita la disciplina,
la forma ed i termini delle predette partecipazioni,
l’esercizio del diritto di udienza, la presentazione di
petizione e proposte e l’utilizzo di appositi servizi o
strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 97
Il diritto di udienza
1. Ai cittadini, agli organismi di partecipazione, alle
libere associazioni ed alle fondazioni è riconosciuta la
partecipazione all’attività del Comune oltre che nelle
forme previste dai successivi articoli, anche attraverso
l’esercizio del diritto di udienza, come una forma
diretta e semplificata di tutela degli interessi della
collettività.
2. Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del
diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o
di essere ricevuti dagli organi istituzionali e
burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o
fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento
di partecipazione esplicita garantito ai cittadini
singoli ed associati.
3. L’udienza deve essere richiesta per iscritto con
l’indicazione dell’oggetto e deve avere luogo entro 30
giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Dello svolgimento dell’udienza dovrà essere redatto
apposito verbale che sarà inserito nel relativo
fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del
procedimento.
Art. 98
Istanze e Petizioni
1. La partecipazione popolare all’azione amministrativa
è consentita anche con la presentazione, da parte dei
cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni
per sollecitare l’intervento in questioni di interesse
generale.
2. Come previsto dall’apposito regolamento, le istanze e
le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno
presentate per iscritto:
a. istanze – per sollecitare informazioni, chiarimenti o
provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b. petizioni – per sollecitare informazioni, chiarimenti
o interventi su questioni di carattere generale;
3. Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite
dal Sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso
comportino l’adozione di specifici provvedimenti,
l’organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60
giorni, qualora il Sindaco non abbia rigettata la
richiesta con risposta motivata.
4. Il regolamento determina la procedura, i tempi, le
forme di pubblicità, e l’assegnazione all’organo
competente, il quale procede nell’esame e predispone la
risposta o le eventuali modalità di intervento del
Comune sulla questione sollevata.
5. Se il termine previsto dai precedenti commi non è
rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la
questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del
ritardo o provocando una discussione sul contenuto della
petizione o istanza.
6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a porre la
questione all’ordine del giorno della prima seduta del
Consiglio.
Art. 99
Proposte ed iniziative popolari
1. I cittadini, nel numero non inferiore a 100 anche
facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari
possono avanzare proposte articolate per l’adozione di
atti amministrativi che il Sindaco trasmette nei venti
giorni successivi all’organo competente, corredate dal
parere del responsabile dei servizi interessati, nonché
dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. La proposta, presentata e sottoscritta secondo le
modalità e la procedura prevista dall’apposito
regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di
proposta di deliberazione con l’indicazione dei
riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con
l’indicazione della eventuale spesa e del suo
finanziamento.
3. L’organo competente deve sentire i proponenti
dell’iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione
della proposta.
4. Tra l’amministrazione Comunale ed i proponenti si può
giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento
del pubblico interesse al fine di determinare il
contenuto del provvedimento finale per cui è stata
promossa l’iniziativa popolare.
5. L’iniziativa popolare non può avere ad oggetto le
materie inerenti:
a. elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed
alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b. atti regolamentari interni ed i provvedimenti
relativi all’applicazione di tributi e a delibere di
bilancio;
c. espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli
strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A
tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al
Sindaco di essere assistiti, nella redazione del
progetto, dagli uffici comunali competenti.
Art. 100
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione
1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le
azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina al Comune di intervenire in
giudizio ed in caso di soccombenza le spese sono a
carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo
che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed
ai ricorsi promossi dall’elettore.
3. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di
accesso agli atti e alle informazioni di cui é in
possesso l'Amministrazione. Il Segretario ne regola
l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento, il
quale individua i casi in cui é applicabile l'istituto
dell'accesso differito.
4. La consultazione degli atti é gratuita.
5. Il rilascio di copie é sottoposto al solo pagamento
del costo, fatte salve le norme sull'imposta di bollo.
6. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le
informazioni riservate, per espressa disposizione del
Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal
regolamento.
7. Il Comune promuove, altresì, la diffusione
dell'informazione sull'attività amministrativa,
avvalendosi, oltre che della notificazione e della
pubblicazione all'albo pretorio, dei mezzi di
comunicazione che ritiene più idonea e in particolare
con la pubblicazione di un bollettino periodico sugli
atti di interesse collettivo.
8. L'informazione deve essere tempestiva, esatta e
completa.
9. Il Comune assicura alle associazioni locali
l’informazione sugli atti e sulle attività di pubblico
interesse anche attraverso l’invio di apposite lettere
circolari e avvisi pubblici.
Art. 101
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Il Comune riconosce che presupposto della trasparenza
è la informazione e la consultazione sui programmi,
sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a
tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei,
organizzando incontri, convegni e stabilendo rapporti
permanenti con gli organi di comunicazione e di massa ed
utilizzando un proprio organo di comunicazione ed
informazione.
2. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.)
ha funzione di promozione, organizzazione e
coordinamento.
3. All'ufficio sono attribuite le seguenti competenze:
a. servizi all'utenza per i diritti di partecipazione ai
procedimenti amministrativi;
b. informazioni all'utenza relative agli atti ed allo
stato dei procedimenti;
c. ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di
proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l'utenza;
d. promozione ed attuazione di iniziative di
comunicazione di pubblica utilità per assicurare la
conoscenza di normative, servizi e strutture.
4. Il cittadino può rivolgersi all'Ufficio relazioni con
il pubblico ai fini dell'accesso agli atti ed alle
informazioni sullo stato dei procedimenti che lo
riguardano anche qualora ritenga che un provvedimento in
itinere che lo interessa non segua correttamente le
procedure previste.
5. Qualora il cittadino si accorgesse di inadempienze
procedurali potrà dare formali suggerimenti al capo
settore competente, per iscritto, in modo che questo
risolva le inadempienze denunciate.
6. Collabora con il Difensore Civico ai sensi dell’art.
102 del presente Statuto.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 102
Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di
volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle
operanti nel settore dei beni culturali, ambientali,
storici ed artistici, del turismo, dello sport,
dell’attività culturale e di gestione del tempo libero,
nonché forme associative religiose e qualsiasi altra
forma associativa costituitasi spontaneamente tra
cittadini a fini partecipativi.
2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo della
cooperazione anche per lo sviluppo delle attività
imprenditoriali ed inoltre l’azione educativa, formativa
e di difesa della salute dello sport.
3. Integra l’azione amministrativa con l’attività di
altre istituzioni ed associazioni per la tutela della
persona e della sua crescita singola ed associata, con
particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e
disabili.
Art. 103
Associazioni e organismi di partecipazione
1. Ai fini di cui all’articolo precedente il Comune,
come previsto dal regolamento:
a. sostiene le attività ed i programmi
dell’associazionismo, anche mediante stipula di
convenzioni;
b. favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti
amministrativi comunali e delle norme, programmi e
progetti regionali, statali e comunitari interessanti
l’associazionismo;
c. può affidare ad associazioni e a comitati
l’organizzazione di singole iniziative; nel caso di
assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della
spesa è approvato dalla Giunta.
2. I predetti interventi hanno luogo nei confronti di
libere forme associative che presentino i seguenti
requisiti:
a. eleggibilità delle cariche;
b. volontarietà dell’adesione e del recesso dei
componenti;
c. assenza di fini di lucro;
d. pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri
dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle
del Comune.
3. Nell’ambito delle predette finalità il Comune
istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di
volontariato e categorie professionali, soggetto a
verifica ed aggiornamento annuali;
4. L’iscrizione all’albo, diviso per settori
corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro
presentazione di apposita istanza corredata di copia
autenticata dello Statuto associativo e di
documentazione inerente l’attività svolta
dall’associazione nell’anno precedente per il
raggiungimento delle proprie finalità.
5. L’istanza può essere presentata da associazioni che
operano nell’ambito del territorio Comunale.
6. Alle associazioni iscritte all’albo possono essere
erogate forme di incentivazione con apporti di natura
finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od
organizzativa.
7. Annualmente la Giunta rende pubblico l’elenco di
tutte le associazioni che hanno beneficiato delle
concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o
servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 104
Forme di consultazione
1. Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o
associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il
Comune si avvale degli strumenti di consultazione
previsti dallo Statuto nelle forme e modi che saranno
esplicitati dall’apposito regolamento.
2. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in
piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini
e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne
facilita l’esercizio mettendo nei limiti delle
disponibilità e con i modi previsti dal regolamento,
strutture e sedi idonee.
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di
cittadini, generali, di categoria, per ambiti
territoriali per dibattere problemi, per esaminare
proposte; per la verifica dello stato di servizi di
rilevante interesse per la comunità.
4. Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle
varie categorie sociali all’amministrazione locale, il
Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi
elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
5. L’apposito regolamento stabilisce il numero delle
consulte, la composizione, le materie di competenza, le
modalità di formazione, di durata e di funzionamento.
Nella materie di competenza le consulte possono
esprimere parere, formulare proposte, esprimere
orientamenti, sottoporre all’attenzione generale
particolari problematiche.
6. I componenti delle consulte, che saranno convocate e
presiedute dal Sindaco, sono nominati dallo stesso nel
rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che
dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i
sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti
delle categorie e degli organismi di partecipazione
interessati.
Art. 105
Referendum
1. Il referendum consultivo è l’istituto con cui tutti
gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in
merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in
ogni altro argomento attinente l’amministrazione e il
funzionamento del Comune ad eccezione degli atti
inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte
locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché
le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su
attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o
regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il
proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali
compete decidere assumano le proprie determinazioni,
consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.
2. Il referendum, sia consultivo che propositivo, può
riguardare solo materie di esclusiva competenza del
Comune relative a materie, proposte o atti di competenza
del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
3. Il referendum può essere richiesto da almeno il 10%
dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere
autenticata nelle forme previste per la presentazione
delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti
nelle liste elettorali al 31 dicembre dell’anno
precedente o da 2/3 dei Consiglieri assegnati, con un
quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa
essere risposto con un SI o un NO.
4. La richiesta di referendum con il quesito proposto,
prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del
Consiglio Comunale, è sottoposta al preventivo giudizio
di ammissibilità del Difensore civico ove nominato o dal
Segretario comunale, che può entro 30 giorni dichiararla
inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare
nei limiti imposti dallo Statuto e dal regolamento.
5. Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei componenti con delibera che
provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi
elettorali sono indetti con determinazione sindacale in
una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle
schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di
voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un
anno solare; nella stessa tornata possono essere
sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo
l’ordine cronologico di presentazione.
6. Il Comune provvede all’adeguata pubblicizzazione
della consultazione, alla stampa e alla fornitura del
materiale necessario, alla costituzione dei seggi
composti da un Presidente e due scrutatori, entrambi
sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi
vigenti per le consultazioni statali.
7. La normativa regolamentare farà riferimento alle
procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum
statali adeguandole alle dimensioni locali della
consultazione, semplificandole e ottimizzandole per
renderle più economiche.
8. La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera
di indizione e della procedura è garantita da un
apposito comitato di garanzia, formalizzato con
provvedimento del Sindaco, presieduto dal Difensore
civico se nominato o dal Segretario comunale e composto
dal dirigente dei servizi demografici, da due
Consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti
dal Consiglio con il voto limitato ad uno ed
eventualmente da due rappresentanti sorteggiati
nell’ambito di un elenco di nominativi indicati dalla
stessa associazione o gruppo promotore.
9. Il comitato è insediato quando sia nominata la
maggioranza dei suoi componenti e funziona con la
presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
10. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà
più uno degli aventi diritto.
11. Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto
favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 106
Effetti del referendum
1. I referendum possono avere i seguenti contenuti:
a. consultivo qualora si ritenga utile una consultazione
popolare per orientare l’amministrazione sugli indirizzi
e le decisioni che riguardano l’assetto del territorio,
la vita economica, sociale e culturale della comunità,
l’indizione del referendum consultivo sospende
l’attività deliberativa sul medesimo oggetto;
b. propositivo con oggetto una motivata proposta
normativa o provvedimentale di competenza del Consiglio
Comunale, della Giunta o del Sindaco. Non si fa luogo a
referendum propositivo se l’organo competente provveda
in maniera conforme alla proposta referendaria.
2. Quando il referendum sia stato indetto, gli organi
del Comune sospendono l’attività amministrativa
sull’oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo
o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
3. L’esito della consultazione dovrà essere oggetto di
dibattito in Consiglio Comunale, che potrà, nell’ambito
della propria attività di indirizzo e programmazione,
dare opportune direttive in merito.
4. Ove gli organi comunali competenti intendano
discostarsi dall’esito della votazione devono indicare,
in occasione del dibattito in Consiglio, i motivi per
cui non si uniformano all’avviso degli elettori.
5. Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, secondo la
rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla
proclamazione del risultato da parte del Sindaco,
delibera sull’argomento, oggetto della consultazione
referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle
indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il
provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei
componenti l’organo.
CAPO III
Difensore Civico
Art. 107
Il Difensore civico
1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione Comunale, delle aziende,
delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente
partecipazione Comunale, nonché degli enti dipendenti e
sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l’ufficio
del Difensore civico.
2. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante, non è
sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o
funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini
singoli o associati o di propria iniziativa, per
accertare che i procedimenti amministrativi abbiano
regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente
e tempestivamente emanati, segnalando abusi,
disfunzioni, carenze e ritardi della azione
amministrativa.
3. I cittadini portatori di interessi pubblici o
privati, nonché portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, possono
richiedere l’intervento del Difensore civico dopo avere
esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di
partecipazione popolare previsti dallo Statuto.
4. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso idoneo
locale messo a disposizione dell’amministrazione
Comunale, con attrezzature d’ufficio e di quant’altro
necessario per il buon funzionamento dell’ufficio
stesso.
5. L’ufficio relazione con il pubblico collabora con
l’ufficio del Difensore civico e ricevuta la richiesta,
prima di sottoporla al Difensore civico, assume tutte le
informazioni e svolge le indagini necessarie
sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e
in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
6. Il compenso al Difensore civico è stabilito
dall’apposito regolamento per il funzionamento
dell’organo.
Art. 108
Nomina del Difensore civico
1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio
Comunale, scelto a seguito di avviso pubblico, tra i
cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale
che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico
- amministrativa, diano garanzia di indipendenza,
obiettività ed equilibrio di giudizio.
2. Le proposte di candidatura possono essere presentate
entro trenta giorni dall’avviso pubblico.
3. La proposta di candidatura indirizzata al Presidente
del Consiglio deve essere redatta secondo le
prescrizioni contenute nell’avviso pubblico in forma
scritta e contenere l’indicazione dei dati anagrafici
completi e della residenza del candidato, del suo
possesso di diploma di laurea specilialistica in
giurisprudenza o titoli equipollenti, nonché il suo
curriculum professionale, l’occupazione abituale ed
altresì l’elencazione delle cariche pubbliche e private
ricoperte sia in precedenza che in atto.
4. Il Presidente del Consiglio istruisce le proposte e
trasmette le istanze dei soggetti aventi i requisiti
richiesti e conformi ad avviso entro venti giorni per la
conseguente nomina al Consiglio Comunale.
5. La votazione per la scelta del candidato fra quelli
inseriti nell’elenco elaborato dal Presidente e
corredato dalle istanze degli interessati si svolge a
scrutinio segreto e, per la nomina è necessario il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
6. Qualora la predetta maggioranza non venga raggiunta,
la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi
entro trenta giorni, ed il Difensore civico è eletto se
ottiene il voto favorevole della maggioranza dei
Consiglieri presenti.
7. Il Difensore civico, che dura in carica tre anni, non
è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le
funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al
Consiglio Comunale con la seguente formula: "Giuro di
adempiere al mandato ricevuto, nell’interesse dei
cittadini e nel rispetto delle leggi".
8. In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o
decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del
successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli
ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene
automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo
l’insediamento del nuovo Consiglio.
9. Resosi vacante per qualsiasi causa l’ufficio, la
procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30
giorni e il Consiglio Comunale provvede alla nomina del
successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 109
Incompatibilità e decadenza
1. Non può ricoprire l’ufficio di Difensore civico:
a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla
carica di Consigliere Comunale;
b. chi riveste la carica di parlamentare europeo,
nazionale o regionale, di Consigliere provinciale o
Comunale, di componente della direzione delle unità
sanitarie locali; di componenti di organi regionali di
controllo, di amministratore di aziende speciali,
istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di
partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano
rapporti contrattuali con l’amministrazione Comunale o
che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo
sovvenzioni o contributi;
c. i ministri del culto;
d. i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende
speciali e società per azioni a prevalente
partecipazione del Comune, nonché il Segretario del
Comune;
e. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o
qualsiasi attività professionale o commerciale che
costituisca oggetto di rapporti giuridici non
occasionali con l’amministrazione Comunale.
f. gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
entro il secondo grado di parlamentari europei,
nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di
amministratori della provincia e dell’AUSL.
2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le
quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per
la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità
sopra riportata e la decadenza é pronunciata dal
Consiglio, previa contestazione scritta su proposta di
un consigliere comunale o del Sindaco.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo
ufficio per gravi inadempienze connesse al mandato
rivestito e la revoca è disposta dal Consiglio Comunale,
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con
deliberazione motivata.
Art. 110
Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico nell’esercizio della proprie
funzioni a garanzia dell’imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione, con piena
autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
a. risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di
associazioni ed organismi, comunicando il risultato
della propria attività in ordine all’oggetto richiesto;
b. ha diritto di accesso come i Consiglieri comunali
agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine
allo stato dei procedimenti di cui è stato investito,
salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto
d’ufficio;
c. può intervenire nei procedimenti amministrativi, a
tutela dei cittadini interessati ed interloquire con
amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
d. può rassegnare per iscritto il proprio parere al
responsabile dell’ufficio e del servizio, in ordine ad
eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone
comunicazione contestuale al Sindaco o all’Assessore
competente per materia;
e. segnala agli organi competenti eventuali ritardi,
disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli
organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di
legge e di regolamento;
f. può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al
Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale
sull’andamento dell’azione amministrativa;
g. può invitare l’amministrazione a riesaminare atti e
provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi
procedurali.
2. Espleta altresì le competenze di cui all’art. 25,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall’art. 15 della legge 24 novembre 2000, n.
340.
3. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Difensore
civico deve presentare al Consiglio Comunale una
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente,
indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni
per la loro eliminazione e per migliorare il buon
andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
4. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima
seduta utile e resa pubblica con affissione all’albo
pretorio.
5. Nei casi di particolare importanza o di urgenza il
Difensore civico può in qualsiasi momento informare il
Consiglio Comunale, presentando una relazione
sull’argomento.
Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 111
Interpretazione
1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con
caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria
può essere interpretata secondo i principi di legge
ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2. Spetta al Consiglio Comunale l’interpretazione
autentica delle norme statutarie.
3. Compete al Segretario Comunale l'emanazione di
circolari o direttive per l’applicazione delle
disposizioni statutarie da parte degli uffici.
Art. 112
Approvazione e modifica dello Statuto
1. Il presente statuto è deliberato dal consiglio
comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Non potranno essere apportate modifiche al presente
testo se non trascorso almeno un anno dalla sua entrata
in vigore e quindi, successivamente, dall’entrata in
vigore della sua ultima modificazione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, é ammesso in
qualunque momento apportare modifiche specifiche allo
statuto per adempiere a precise disposizioni di legge,
nonché per dirimere eventuali questioni inerenti
l'inapplicabilità di norme statutarie, a causa della non
corretta o equivoca formulazione delle stesse.
5. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio
comunale per le modifiche statutarie totali o parziali:
il Sindaco, la Giunta, qualsiasi consigliere, cittadini
singoli e associati purché rappresentino una popolazione
pari ad almeno 1/8 degli elettori iscritti nelle liste
elettorali alla data del 1° gennaio dell’anno nel quale
viene presentata la proposta.
6. Le proposte di modifica respinte dal Consiglio non
possono essere ripresentate se non dopo due anni.
7. Le modifiche dello statuto sono deliberate a
scrutinio palese con votazione separata per singoli
articoli e con votazione finale complessiva, secondo le
procedure e le maggioranze previste dalla legge
8. Definita la procedura di approvazione, lo statuto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione,
affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni
consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Art. 113
Adozione e adeguamento dei regolamenti
1. I regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale
sono adottati entro il termine di un anno dall’entrata
in vigore dello stesso, ed elaborati nel rispetto di
quanto contenuto nello Statuto ed in armonia con le
leggi vigenti.
2. I principi statutari, anche se rinviano per la
disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono
comunque immediatamente applicabili.
3. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono
essere adeguate alle norme statutarie entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore.
4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti
vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in
quanto col medesimo compatibili.
Art. 114
Rinvio
1. Lo Statuto Comunale legittima l’attività dell’ente e
le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di
norma giuridica.
2. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non
possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di
atti di altri enti od organi della pubblica
amministrazione.
3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto
si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n.
142/90 cosi come recepita dalla regione siciliana,
all’ordinamento finanziario e contabile contenuto nel
decreto legislativo 267/2000 e alle leggi regionali in
materia, nonché alle disposizioni contenute
nell’Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 115
Pubblicità dello Statuto
1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato,
secondo le modalità stabilite dalla legge regionale
vigente, deve essere divulgato nell'ambito della
cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la
piena conoscenza.
2. E’ inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti,
deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi
dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL., e la
visione è consentita a qualunque cittadino a semplice
richiesta e senza alcuna formalità; può essere
rilasciata copia informale previo rimborso del costo di
riproduzione
3. Inoltre copia sarà consegnata ai Consiglieri, ai
funzionari apicali, all’organo di revisione e agli altri
organi del comune, mentre altra copia sarà depositata
all’U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta .
Art. 116
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della
delibera consiliare di approvazione, entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo
pretorio dell’ente.
2. Copia del presente Statuto è trasmessa all’ufficio
per la raccolta e la conservazione degli statuti dei
Comuni e delle province regionali, istituito presso
l’Assessorato regionale degli enti locali il quale, a
sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero
dell’interno.
Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto, approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 40 del 27/04/2004, 41 del
29/04/2004, 42 del 03/05/2004, 43 del 04/05/2004, 53 del
14/05/2004 e 58 del 25/05/2004, è stato pubblicato
all’albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni
consecutivi [secondo quanto previsto dall’art. 1, comma
1, lettera a), punto 3) della L.R. 11.12.1991, n. 48,
quale risulta sostituito dall’art.1, comma 3, della L.R.
23.12.2000, n. 30] e precisamente dal __/__/____ al
__/__/____, ed è entrato in vigore il __/__/____, giorno
successivo.
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