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GUIDA PRATICA ALL’AUTOCERTIFICAZIONE
Cos’è l’autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione):

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. 

La firma non deve essere più autenticata.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Cosa si può autocertificare:

Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:

Dati anagrafici e di stato civile: Nascita, Residenza, Cittadinanza, Stato civile, Esistenza in vita, Nascita dei figli, Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio o del nipote, Maternità, Paternità, Separazione o comunione dei beni, Stato di famiglia, Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile. Godimento dei diritti politici. Titoli di studio e qualifiche professionali: Titolo di studio, Qualifica professionale, Esami sostenuti, Titolo di specializzazione, Titolo di abilitazione, Titolo di aggiornamento, Titolo di qualificazione tecnica, Titolo di formazione.

Situazione economica, fiscale e reddituale: Reddito, Situazione economica, Assolvimento obblighi contributivi, Possesso e numero di codice fiscale, Possesso e numero di partita IVA, Tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, Vivere a carico. Posizione giuridica: Legale rappresentante, Tutore, Curatore. Non aver riportato condanne penali.

Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. Posizione nei confronti degli obblighi militari. Stato di disoccupazione. Qualità di pensionato e categoria di pensione. Qualità di casalinga. Qualità di studente. Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali. 

Cosa non si può autocertificare:

Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui l’autocertificazione non è ammessa ma devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero, certificati sanitari e veterinari, certificati di conformità CE, certificati di marchi e brevetti.

Come si fa l’autocertificazione e chi la può fare:

La dichiarazione sostitutiva di certificazione va presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo. Può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per posta o per fax.

Possono fare l’autocertificazione: i cittadini italiani, i cittadini della Comunità Europea e i cittadini extracomunitari residenti in Italia (quest’ultimi, però, possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani). 

Cos’è e come si fa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

Possono essere attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato, e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o tramite altra persona.

Quando, invece, è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo), deve essere firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, o inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del documento d’identità di colui che firma.

Dov’è utilizzabile:

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Allo sportello l’impiegato non può rifiutarsi di accettare l’autocertificazione:

Mentre i privati, le aziende private, le banche, le assicurazioni, i notai e i tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione, il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.

Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi. 

Come comportarsi in caso di rifiuto:

Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ROMA.

La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.

Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro. 

Autentica di copia:

La copia autentica di un documento che deve essere presentata all’amministrazione pubblica può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato o presso il quale è depositato l’originale, da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco, ma anche dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione.  

Controlli e sanzioni in materia di autocertificazioni:

L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.

E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.

La legge, infatti, prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti in caso di false dichiarazioni.

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (file rtf - 45 Kb)

 

 



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