GUIDA PRATICA ALL’AUTOCERTIFICAZIONE
Cos’è l’autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di
certificazione):
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di
presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste,
propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni
sottoscritte (firmate) dall'interessato.
La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza
che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero
e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di
sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Cosa si può autocertificare:
Con una semplice dichiarazione sostitutiva di
certificazione si possono autocertificare:
Dati anagrafici e di stato civile: Nascita, Residenza,
Cittadinanza, Stato civile, Esistenza in vita, Nascita dei figli, Morte
del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio o del nipote, Maternità,
Paternità, Separazione o comunione dei beni, Stato di famiglia, Tutte
le annotazioni contenute nei registri di stato civile. Godimento dei
diritti politici. Titoli di studio e qualifiche professionali: Titolo di
studio, Qualifica professionale, Esami sostenuti, Titolo di
specializzazione, Titolo di abilitazione, Titolo di aggiornamento,
Titolo di qualificazione tecnica, Titolo di formazione.
Situazione economica, fiscale e reddituale: Reddito,
Situazione economica, Assolvimento obblighi contributivi, Possesso e
numero di codice fiscale, Possesso e numero di partita IVA, Tutti i dati
contenuti nell’anagrafe tributaria, Vivere a carico. Posizione
giuridica: Legale rappresentante, Tutore, Curatore. Non aver riportato
condanne penali.
Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni. Posizione nei confronti degli obblighi militari. Stato
di disoccupazione. Qualità di pensionato e categoria di pensione.
Qualità di casalinga. Qualità di studente. Iscrizione ad associazioni
o formazioni sociali.
Cosa non si può autocertificare:
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui l’autocertificazione non è ammessa ma devono
essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre
matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere
all'estero, certificati sanitari e veterinari, certificati di conformità
CE, certificati di marchi e brevetti.
Come si fa l’autocertificazione e chi la può
fare:
La dichiarazione sostitutiva di certificazione va
presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza
autentica di firma e senza bollo. Può essere presentata da un’altra
persona o essere inviata per posta o per fax.
Possono fare l’autocertificazione: i cittadini
italiani, i cittadini della Comunità Europea e i cittadini
extracomunitari residenti in Italia (quest’ultimi, però, possono
autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati
presso soggetti pubblici e privati italiani).
Cos’è e come si fa la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà:
Possono essere attestate con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà tutte le altre qualità personali, le situazioni e
i fatti a conoscenza dell’interessato, e non contenute nell’elenco
precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà non fosse collegata ad alcuna domanda, deve essere
presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o
tramite altra persona.
Quando, invece, è collegata ad una domanda, anche se
presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata (e
quindi non si applica la marca da bollo), deve essere firmata davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, o inviata per posta o
per fax insieme alla fotocopia del documento d’identità di colui che
firma.
Dov’è utilizzabile:
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane,
I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico
(compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste,
ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra
privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni
giurisdizionali.
Allo sportello l’impiegato non può rifiutarsi di
accettare l’autocertificazione:
Mentre i privati, le aziende private, le banche, le
assicurazioni, i notai e i tribunali non sono tenuti ad accettare
l’autocertificazione, il pubblico ufficiale o il funzionario
dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste
dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per
omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è
il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e
qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della
stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il
suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi
segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti
relativi.
Come comportarsi in caso di rifiuto:
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per
iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando
anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al
Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura
del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se
entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o
l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione
fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di
ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono
richieste querele, istanze o quant'altro.
Autentica di copia:
La copia autentica di un documento che deve essere
presentata all’amministrazione pubblica può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato o presso il quale è depositato
l’originale, da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale
o dal funzionario incaricato dal sindaco, ma anche dal responsabile del
procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione.
Controlli e sanzioni in materia di
autocertificazioni:
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio
ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione
amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e
cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.
La legge, infatti, prevede sanzioni penali e la
perdita dei benefici ottenuti in caso di false dichiarazioni.
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(file rtf - 45 Kb)
|