Capitolato dell'18/10/2007

atti del comune

COMUNE DI MARINEO

PROVINCIA DI PALERMO


CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI.


ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti tipografici generi di cancelleria e consumabili per stampanti e fax per gli uffici comunali descritti negli uniti allegati “A” e “B” che ne fanno parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO
 

L’importo dell’appalto è stabilito in euro 21.250,00 escluso IVA nella misura di legge suddiviso in 2 lotti:
LOTTO 1) stampati e prodotti tipografici euro 4.000,00 esclusa IVA
LOTTO 2) cancelleria e consumabili per stampanti e fax 17.250,00 esclusa IVA.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è fissata in anni due decorrenti dalla data dell’aggiudicazione cessa comunque con l’esaurimento dell’importo di aggiudicazione previsto nel relativo contratto.

ART. 4 – OFFERTA

L’offerta dovrà indicare il ribasso unico percentuale sui prezzi IVA esclusa, indicati negli allegati “A” e “B” riferita e da riferire alla merce resa , di volta in volta, per singole partite della fornitura, franco di ogni rischio e spesa, nei locali comunali indicati dall’Amministrazione.

ART. 5 – CAUZIONE PROVVISORIA



L’offerta da presentare per l’affidamento della fornitura deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, vincolata a favore del Comune per un periodo non inferiore a gg. 180 decorrenti dalla data di celebrazione della gara e dovrà:
contenere l’impegno del fideiussore, qualora l’offerente risulti aggiudicatario, a rilasciare cauzione definitiva, nella misura del presente bando;
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La suddetta cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari entro 30 giorni dalla celebrazione della gara.

ART. 6 – SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE
 

Pubblico incanto con il sistema di cui all’art. 82 del D.Lgs. n 163/2006, con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso unico, percentuale sui prezzi di cui allegato “A” e “B” al presente capitolato.
Saranno assoggettate a verifica ai sensi del citato articolo 82, tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
 

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
 


ART. 8 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA



La fornitura dovrà essere eseguita dalla Ditta entro e non oltre 10 giorni, dalla data di ricevimento dell’ordinativo.



ART. 9 – QUALITA’ DEI PRODOTTI

Il materiale adoperato dovrà essere di qualità e provenire dalle migliori case produttrici presenti sul mercato.

ART. 10 – PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato a fornitura avvenuta, presso la Tesoreria del Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture, previa verifica della sua conformità a quanto pattuito salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte del fornitore o irregolarità di fatturazione.
Eventuali diverse modalità di estinzione dei mandati di pagamento da richiedere per iscritto dal creditore, saranno effettuate con spese a carico dello stesso.
 

ART. 11 – CONSEGNA

La consegna dei beni da fornire sarà effettuata a cura e spese della Ditta appaltatrice, presso la sede del Comune di Corso dei mille 127.
Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. Tuttavia a suo insindacabile giudizio, l’Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata della Ditta medesima, può concedere una proroga ragionevole, ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore e non ne derivi danno all’Amministrazione.
La consegna sarà accompagnata da nota redatta a madre e figlia e sottoscritta in duplice esemplare dal fornitore, in cui risultano descritti i beni consegnati e le loro quantità.
Copia della nota verrà restituita alla Ditta controfirmata per ricevuta dal ricevente.
 

ART. 12 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine stabilito nel presente capitolato è dovuta una penale di euro 10,00, salva valutazione delle giustificazioni fornite dalla ditta prima della scadenza del predetto termine.

ART. 13 – CONFORMITA’

Il ricevente dei beni forniti, provvederà alla verifica degli stessi all’atto della consegna in presenza della ditta o di un suo rappresentante come indicato dall’art. 11.
La verifica consisterà nell’accertamento della rispondenza della fornitura a quanto pattuito, in base all’offerta e al presente capitolato.

ART. 14 – CONTESTAZIONI

In caso di mancata puntuale consegna dei beni oggetto della fornitura, totale o parziale, il Comune, a suo insindacabile giudizio, applicherà a carico del fornitore, la penale di cui all’art. 12 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui in sede di verifica della fornitura questa non venisse ritenuta in tutto o in parte accettabile, ne sarà data comunicazione alla ditta con apposita nota nella quale saranno specificati i motivi e l’intendimento dell’Amministrazione Comunale ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.
Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite a spese della ditta entro la data indicata dall’Amministrazione.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione, non sarà computato ai fini dell’applicazione della penale prevista per i casi di ritardo dall’art. 12.
La mancata sostituzione della merce entro il termine fissato dall’Amministrazione sarà considerata “ mancata consegna “ e, quindi, l’Amministrazione comunale può disporre a suo insindacabile giudizio, a carico del fornitore l’applicazione della penalità di cui all’art. 12.
Inoltre, in tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di rifornirsi della merce non consegnata presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggiore prezzo pagato, rispetto a quello convenuto con lo stesso in base al contratto.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, dandone comunicazione scritta alla ditta a mezzo raccomandata A.R. in caso di ritardo della fornitura protrattosi oltre 10 giorni dall’ordine.



ART. 16 – SPESE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di registrazione del contratto e da esso derivanti.

ART. 17 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI DI LAVORO
 

Nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga nei confronti dei propri dipendenti ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria vigenti.
 

ART. 18 – CONTROVERSIE
 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere con la ditta aggiudicataria in dipendenza della fornitura è competente il foro di Palermo.
 

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le norme vigenti in materia per gli Enti Locali e le norme generali di contabilità di stato, nonché le norme del codice civile, se ed in quanto applicabili.
 




 

 

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