COMUNE DI MARINEO
Prov. Palermo
Capitolato d'appalto
Art. 1
Il Comune di Marineo provvede all’acquisto di gasolio per
riscaldamento occorrente agli uffici comunali, alle scuole,
nonché a tutti gli uffici ed enti verso i quali è obbligato.
Art. 2
Il gasolio da riscaldamento indicato all'art.. 1 da fornire
nelle quantità occorrenti al fabbisogno degli Uffici e servizi
comunali e determinato in litri 32.000 per l’ anno 2005 .
Art. 3
L’importo complessivo dell’appalto è stabilito in euro 32.300,00
IVA compresa . Alla fornitura si provvederà al bisogno,
presso gli Uffici e Servizi Comunali, appresso indicati,
mediante apposite autobotti contalitri , entro giorni due dalla
richiesta
Art. 4
L'appalto seguirà mediante offerte segrete con l'indicazione del
ribasso percentuale , ai sensi dell'art.. 73, lett. c) del R.D.
25.05.1924, n. 827, e con il procedimento previsto dal
successivo art. 76, commi 1°, 2° e 3°, dando atto che, ai sensi
dell'art.. 68 e 65, 6° comma, della legge regionale 12 gennaio
1993, n. 10, l'accertamento dell'anomalia sarà condotto
automaticamente
applicando il criterio previsto dall'art.. 2 bis, 2° comma, del
D.L. n. 65/89, convertito con legge n. 155/89, e che il valore
percentuale d'incremento della media è stabilito nella misura
del 7 % .
L'offerta redatta in carta legale, per essere valida, deve
pervenire, al Comune di Marineo, entro il termine fissato nel
bando di gara, in plico sigillato, con il ribasso percentuale
espresso in cifre e ripetuto in lettere.
Art. 5
Il prodotto da consegnare dovrà avere le caratteristiche chimico
- fisiche rispondenti alle norme vigenti in materia .
Art. 6
Sarà dichiarata aggiudicataria la ditta che avrà offerto il
maggior ribasso, espresso in euro per litro sul prezzo medio del
gasolio compreso di imposta di fabbricazione IVA e oneri fiscali
determinato quindicinalmente dalla camera di commercio della
provincia di Milano e pubblicato su apposito bollettino, con
le modalità di cui al precedente art. 4.
La ditta partecipante dovrà tenere conto nel presentare
l’offerta del prezzo riferito alla voce gasolio da riscaldamento
da lt 5.001 a lt 10.000. Il prezzo cosi ottenuto deve
intendersi comprensivo di oneri per il trasporto e immissione
nei singoli serbatoi degli edifici per qualsiasi quantità
richiesta sia essa inferiore che superiore alla fascia su
indicata e la gara sarà considerata valida anche se perverrà una
sola offerta valida.
Art. 7
Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire entro
e non oltre un'ora prima di quella stabilita per l'apertura
delle operazioni di gara, esclusivamente a mezzo plico postale
raccomandato, l'offerta ed i documenti di cui al bando di gara.
Art. 8
L'aggiudicatario dovrà assumere e gestire personalmente
l'appalto. A tal fine è espressamente vietato subconcedere
l'appalto, anche parziale, sotto pena di risoluzione del
contratto.
Art. 9
Le forniture saranno richieste dal Comune in diverse soluzioni,
ogni qual volta che se ne manifesterà il bisogno nel corso
dell'anno e dovranno essere eseguite dalla ditta entro e non
oltre il secondo giorno successivo all'ordinazione presso :
1) Sede Centrale - Corso dei Mille 127
2) Asilo Nido Comunale - Via Agrigento ;
3) Scuola Materna Don G. Calderone - Via Agrigento ;
4) Scuola Elementare S. Ciro - Piazza Garlfield - Lodi ;
5) Scuola Media Statale L. Pirandello - Cda Serra Cavallaro ;
6) Scuola materna Beccadelli - vicolo Don Bosco
7) Centro Anziani - Via Agrigento.
Alle operazioni di scarico dovrà presenziare un addetto
dell’ufficio tecnico.
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata a danno della ditta
fornitrice una penale di euro 50,00 e in caso di mancato
pagamento il Comune si rivarrà sulla cauzione che dovrà essere
prontamente integrata dalla ditta. Trascorsi tre giorni dalla
data di ordinazione della fornitura senza che la stessa sia
stata effettuata, il Comune potrà rivolgersi ad altra ditta
rivalendosi sulla ditta appaltatrice. In caso di mancato
rimborso di che trattasi , il Comune potrà rivalersi sul
deposito cauzionale che dovrà prontamente essere
reintegrato nell’importo originario.
Art. 10
Le spese di trasporto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 11
Il pagamento della merce fornita avverrà entro trenta giorni
dalla data di presentazione della fattura. Trascorso il termine
di mesi sei senza che sia stato provveduto al pagamento, il
Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta gli interessi
computati nella misura di legge.
Art. 12
La ditta appaltatrice non potrà richiedere alcuna revisione
prezzi né risarcimenti danni per la mancata o minore richiesta
della merce oggetto della presente fornitura in relazione alle
mutate esigenze all’Amministrazione.
Art. 13
Nel caso di persistenti violazioni delle norme previste nel
presente capitolato, preventivamente e regolarmente contestate,
poste in essere da una delle due parti, l'altra parte acquisterà
il diritto di ritenere risoluto il contratto stesso "ipso iure"
, restando salva la facoltà di esperire l'azione giudiziaria per
l'eventuale risarcimento danni. Per quanto non previsto
nel presente, si applicano le norme del codice civile.
Art. 14
La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto , pari a 1/20
dell'importo netto contrattuale, che sarà costituita nelle forme
di legge, sarà incamerata dal Comune nel caso in cui dovessero
verificarsi inadempienze contrattuali e servirà a compensare il
Comune stesso per le spese che dovrà sostenere per l'esperimento
di altra gara, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 15
Tutte le spese di gara e contrattuali saranno a carico della
ditta aggiudicataria.
Art. 16
L'appalto avrà
decorrenza dalla data di affidamento provvisorio e fino al
31/12/2005.
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