Capitolato dell' 08/10/2007

atti del comune

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARINEO (PA)

- CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO



Art. 1 – Oggetto

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto cartacei del valore facciale di €. 5,16= in favore del personale dipendente del Comune di Marineo, che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati (ristoranti, self-services, tavole calde, pizzerie ecc.), tenuti a svolgere la propria attività in conformità a quanto previsto dell’art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005.



Art. 2 – Importo dell’appalto

1. L’importo complessivo presunto dell’appalto è fissato in €. 46.400,00 IVA inclusa. calcolato sulla base del valore facciale del buono pasto di €. 5,16 (inclusa I.V.A.) e del numero di buoni pasto occorrenti per il periodo presunto di validità contrattuale.

2. L’importo effettivo d’appalto sarà ottenuto moltiplicando il prezzo offerto per un buono pasto dal concorrente in sede di gara per il numero complessivo di buoni effettivamente richiesti dall’Amministrazione Comunale nel periodo di vigenza contrattuale.

3. L’importo presunto potrà variare in aumento o in diminuzione in relazione alle effettive esigenze dell’Amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 14.


Art. 3 – Decorrenza dell’appalto
 

1. La durata presunta dell’appalto è sino al 31.12.2009 decorrente dalla stipula del contratto.
2. L’appalto potrà perdurare oltre il termine di cui al comma 1 e comunque fino alla concorrenza dell’importo presunto dell’appalto di cui all’art. 2.


CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Art. 4 – Requisiti e criteri di aggiudicazione

1. Si provvederà all’aggiudicazione dell’appalto a mezzo di procedura aperta, alla quale potranno partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs 163/2006 iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività oggetto dell’appalto ed in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 38 del D.lgs e successive modificazioni ed integrazioni).

2. Al fine della partecipazione alla gara e pena l’esclusione dalla stessa, i concorrenti dovranno impegnarsi a stipulare un numero di convenzioni non inferiore a 8.

3. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, valutabile sulla base degli elementi sotto specificati:

 

Elementi di valutazione

Punti

A) Prezzo offerto per buono pasto Fino a 50 punti
B1) Rimborso buoni pasto agli esercizi convenzionati Fino a 20 punti
B2) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati Fino a 16 punti
B3) Tempi di consegna all’Amministrazione Fino a 14 punti
      TOTALE 100 punti

4. L’attribuzione dei punteggi avverrà con le modalità appresso indicate:

Elemento A) – Prezzo: max punti 50
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che offrirà per buono pasto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara di €. 5,16 I.V.A. compresa (art. 7 DPCM 18.11.2005). Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

     prezzo più basso offerto dai concorrenti
     _________________________________    x 50 punti

     prezzo offerto dal concorrente


Elemento B1) – Rimborso buoni pasto agli esercizi convenzionati: max punti 20

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta che prevede da parte dell’impresa partecipante il rimborso del buono pasto più elevato all’esercizio convenzionato. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

     rimborso offerto
     ______________________________     x 20 punti

     rimborso massimo tra quelli offerti

Elemento B2) – Termini di pagamento agli esercizi convenzionati: max punti 16

Il punteggio massimo sarà attribuito all’impresa partecipante che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture agli esercizi convenzionati nel termine minore rispetto a quello previsto (45 giorni) secondo la seguente formula:

    termine minimo tra quelli offerti
    ________________________________   x 16 punti

    termine offerto dal singolo concorrente


Elemento B3) – Tempi di consegna - max punti 14:

Saranno oggetto di valutazione i tempi di consegna migliorativi rispetto a quelli massimi indicati dall’art. 12 del presente capitolato (7 giorni). I tempi di consegna devono essere espressi in numero di giorni continuativi intercorrenti tra la data di ricevimento dell’ordine e la data di effettiva consegna presso il luogo indicato dall’Amministrazione nell’ordinativo. Ad ogni giorno di miglioramento del termine massimo saranno attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 14 punti.

5. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto in sede di gara il punteggio maggiore. L’Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare per motivate ragioni di convenienza e pubblico interesse.

6. Nel caso di gara deserta, considerata tale anche in presenza di offerte non ritenute valide, l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione tramite procedura negoziata.

Art. 5 – Contenuto dell’offerta

1. Al fine di poter procedere all’aggiudicazione, la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere tutta la documentazione richiesta nel bando, attenendosi alle modalità ivi previste. In particolare, al fine di poter procedere alle valutazioni di cui al precedente articolo, la ditta dovrà far pervenire all’Amministrazione Comunale quanto segue:

A) una busta “A – OFFERTA ECONOMICA” contenente, a pena di esclusione, l’indicazione dei seguenti dati:

• prezzo offerto per buono pasto, espresso in cifre ed in lettere;
• indicazione dell'aliquota I.V.A.

L’importo complessivo non potrà superare quello posto a base di gara pari ad €. 5,16 IVA inclusa.
La busta “A” dovrà essere sigillata e dovrà indicare il nominativo della ditta concorrente e riportare la seguente dicitura: “Offerta economica relativa al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti del Comune di Marineo”

B) una busta “B – OFFERTA QUALITATIVA” contenente, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione:

• oggetto dell’appalto
• nominativo dell’Impresa offerente

B1) del corrispettivo di rimborso dei buoni pasto, al netto dell’I.V.A., previsto dalla società partecipante a favore degli esercizi convenzionati;

B2) dei termini di pagamento dei corrispettivi delle fatture agli esercizi convenzionati eventualmente inferiori a 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura

B3) dei tempi di consegna dei buoni pasto eventualmente inferiori a quelli previsti (art. 12).

L’offerta tecnica dovrà essere inclusa in apposita busta sigillata recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Offerta qualitativa”, come meglio precisato nel bando di gara.

Le condizioni espresse con l’offerta qualitativa formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, vincolando l’affidatario del servizio al loro pieno e puntuale rispetto.

Le due buste contenenti una l’offerta qualitativa e l’offerta economica dovranno essere inserite in una terza busta contenente gli altri documenti richiesti dal bando di gara.

CAPO III - CONTRATTO D’APPALTO

Art. 6 – Stipula del contratto e spese contrattuali

1. L’impresa aggiudicataria è obbligata a fornire all’Ufficio competente, prima della stipula del contratto d’appalto prova di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di richiesta di ammissione alla gara. A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà fornire l’elenco, autocertificato ai sensi della normativa vigente, degli esercizi pubblici convenzionati, con l’indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l’indirizzo e la tipologia. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell’attivazione e/o dell’esistenza delle convenzioni attive con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi.

2. Se la prova non viene fornita, l’impresa decade dall’aggiudicazione ed il servizio viene affidato all’impresa che segue in graduatoria.

3. L’impresa risultata aggiudicataria è tenuta, previe le verifiche di legge, a stipulare apposito contratto.

4. A tal fine un rappresentante dell’impresa è tenuto a presentarsi al competente ufficio dell’Amministrazione Comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato, provando la propria legittimazione ed identità.

5. Ove il rappresentante dell'impresa appaltatrice non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il competente ufficio dell’Amministrazione Comunale fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, l’Amministrazione Comunale dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

6. Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese contrattuali, di registro e di bollo. L'impresa è tenuta a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

7. Su disposizione del Dirigente della Direzione competente, potrà essere dato avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione del medesimo, previi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva.

8. E’ vietato il subappalto salvo quanto previsto al successivo art. 17.

Art. 7 – Documenti facenti parte del contratto

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- il presente capitolato;
- l’offerta qualitativa e quella economica dell’impresa aggiudicataria;
- il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 8 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura come indicato al precedente art. 2 comma 1, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

2. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’impresa affidataria.

3. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione.

4. La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente capitolato speciale.

5. Il deposito cauzionale verrà definitivamente svincolato soltanto dopo la conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto

1. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto.

Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 10 – Requisiti degli esercizi convenzionati

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto deve essere erogato, per conto dell’impresa aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa convenzionati che svolgono le seguenti attività, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005:
     a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
      b) le cessioni di prodotti in gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
2. Resta fermo l’obbligo del possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione
3. o manipolazione dei prodotti in gastronomia all’interno dell’esercizio.

Art. 11 – Requisiti dei buoni pasto

1. Il buono pasto è un titolo di legittimazione alla consumazione in esercizi pubblici convenzionati che consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto, di €. 5,16.

2. I buoni pasto dovranno essere forniti in blocchetti da 10 pezzi; sull’intestazione del blocchetto dovrà essere stampato il nome dell’Ente e il numero progressivo.

3. Su ogni buono pasto che compone il blocchetto dovrà essere indicato:
     a) il codice fiscale o la denominazione sociale del datore di lavoro (Comune di Marineo)
     b) il codice fiscale e la ragione sociale della società di emissione
     c) il valore facciale espresso in valuta corrente ( €. 5,16)
     d) il termine temporale di utilizzo
    e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

4. Le Società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 12 – Modalità di consegna dei buoni

1. La Ditta aggiudicataria assicura la consegna dei buoni pasto nelle quantità richieste, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 11, del valore facciale di €. 5,16, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine emesso dall’Ufficio competente, salvo diversi tempi di consegna offerti in sede di gara.

2. Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta l’applicazione delle penalità di cui all’art. 18.

Art. 13 – Obblighi dell’impresa aggiudicataria

1. L’impresa aggiudicataria, nell’espletamento dell’appalto, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e il rispetto dei seguenti impegni:
     a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell’appalto;
     b) adeguarsi a tutte le prescrizioni relative alla materia oggetto di appalto;
     c) garantire l’invariabilità dell’offerta presentata per l’intera durata dell’appalto;
   d) garantire e manlevare l’Ente, al fine di tenere lo stesso indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l’impresa e i pubblici esercizi con l’impresa convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l’Impresa ed il proprio personale dipendente;
    e) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 11, del valore facciale di €. 5,16 entro 7 giorni lavorativi - salvo diversi tempi di consegna offerti in sede di gara - dalla data di ricevimento dell’ordine emesso dall’Ufficio competente e nelle quantità richieste;
    f) garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
    g) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
    h) mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati richiesti; fornire, a richiesta dell’Ente, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati;
  i) aderire tempestivamente e comunque nei 7 giorni successivi alle richieste dell’Amministrazione, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
    j) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
    k) comunicare immediatamente alla stazione appaltante l’eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto dell’impresa, disporre la sostituzione dell’esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi 7 giorni dalla comunicazione:
    l) provvedere ai pagamenti agli esercizi convenzionati entro 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura o nel minor tempo offerto in sede di gara;
   m) garantire il pagamento a favore degli esercizi convenzionati del corrispettivo di rimborso dei buoni pasto, al netto dell’I.V.A., indicato in sede di gara:
    n) assoggettarsi ai controlli disposti dall’Amministrazione in ordine al corretto adempimento degli impegni assunti.

Art. 14 – Aumenti e diminuzioni

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento fino alla concorrenza di un quinto dell’importo presunto del servizio indicato all’art. 2 comma 1.

2. Il Comune può inoltre affidare all'impresa un ulteriore aumento contrattuale fino alla concorrenza di un altro quinto calcolato sull’importo stimato di cui sopra, ferme restando le condizioni di contratto, previa accettazione, per iscritto, da parte dell'impresa.

3. Gli aumenti contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono disposti con provvedimento dell'organo competente.

Art. 15 – Responsabilità e polizza assicurativa

1. L’impresa appaltatrice, a far data dalla stipula del contratto, deve essere provvista di polizza per la copertura assicurativa di responsabilità civile per danno o per infortuni a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari di buoni pasto.

2. L’impresa appaltatrice si obbliga a sollevare l’Ente da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell’assolvimento degli stessi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

3. L’impresa è sempre responsabile verso l’Ente e verso i terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.

4. L’impresa è responsabile per eventuali danni derivanti all’Amministrazione, ai suoi dipendenti od aventi diritto al pasto, dal mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e del commercio in genere, o da negligenza degli esercizi convenzionati.



Art. 16 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

1. L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

2. L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni

3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile.

5. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

7. L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualifica¬zione giuridica, economica o sindacale.

Art. 17 – Subappalto

1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta del Comune. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

2. Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 1, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Capo V - PENALITA'

- Art. 18 – Controlli e penalità: fattispecie e importi

1. Nel caso in cui l’appaltatore ritardi, per motivi a lui imputabili, la consegna della fornitura nei tempi utili di cui all’art. 12 e fatti comunque salvi i casi di forza maggiore, l’Amministrazione comunale applicherà una penale pari allo 0,50% dell’importo corrispondente al valore del quantitativo richiesto al netto dell’IVA, per ogni giorno di ritardo, salvo risarcimento di ulteriori danni.

2. Considerata la natura e le caratteristiche della prestazione richiesta, nell’ipotesi in cui il ritardo determini grave pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento a terzi mediante procedura negoziata in danno dell’affidatario, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

3. Il Comune di Marineo in caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio, o di violazioni delle disposizioni del presente capitolato, o di quanto offerto in sede di gara, potrà richiedere all’impresa appaltatrice, a titolo di penale, il pagamento di una somma nella misura stabilita per ogni infrazione dal responsabile del procedimento e comunque in misura non superiore all’un per mille dell’importo complessivo presunto dell’appalto come indicato al precedente art. 2.

Art. 19 – Penalità – Modalità di applicazione

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 8.

2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale è facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Capo VI - PAGAMENTI

Art. 20 – Pagamento del corrispettivo

1 Come precisato all’art. 2 il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria per buono pasto, moltiplicato per il numero di buoni richiesti dal Comune ed effettivamente consegnato dall’impresa, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a €. 5,16 I.V.A. inclusa.

2 Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nella sede indicata.

3 Il pagamento delle somme dovute all’impresa aggiudicataria sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Segreteria Generale del Comune di regolare fattura, previa attestazione da parte del Servizio competente, della regolare esecuzione delle prestazioni.
 

Capo VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 – Risoluzione e recesso
 

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

     a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
      b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
      c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni;
      d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
    e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
    f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
   g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
    h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 19 comma 6; il Comune incamera la cauzione definitiva;
    i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale la Ditta sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 22 – Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell’organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241.

3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della fornitura, l’Amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nei termini indicati, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l’ulteriore risarcimento del danno.

Art. 23 – Effetti della risoluzione: l’esecuzione d’ufficio

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), dell’art. 21 e negli altri casi specificatamente previsti dal presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

3. L'affidamento avviene a mezzo di procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.

6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 24 – Procedimento Amministrativo

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.


Art. 25 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti nella materia oggetto del contratto, al regolamento comunale sui contratti, alle norme sulla contabilità degli Enti Locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e di contratti di diritto privato.

 

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