CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARINEO (PA)
- CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio
sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto
cartacei del valore facciale di €. 5,16= in favore del
personale dipendente del Comune di Marineo, che diano
accesso ad una rete di esercizi convenzionati
(ristoranti, self-services, tavole calde, pizzerie
ecc.), tenuti a svolgere la propria attività in
conformità a quanto previsto dell’art. 4 del D.P.C.M.
18/11/2005.
Art. 2 – Importo dell’appalto
1. L’importo complessivo presunto dell’appalto è fissato
in €. 46.400,00 IVA inclusa. calcolato sulla base del
valore facciale del buono pasto di €. 5,16 (inclusa
I.V.A.) e del numero di buoni pasto occorrenti per il
periodo presunto di validità contrattuale.
2. L’importo effettivo d’appalto sarà ottenuto
moltiplicando il prezzo offerto per un buono pasto dal
concorrente in sede di gara per il numero complessivo di
buoni effettivamente richiesti dall’Amministrazione
Comunale nel periodo di vigenza contrattuale.
3. L’importo presunto potrà variare in aumento o in
diminuzione in relazione alle effettive esigenze
dell’Amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 14.
Art. 3 – Decorrenza dell’appalto
1. La durata presunta dell’appalto è sino al 31.12.2009
decorrente dalla stipula del contratto.
2. L’appalto potrà perdurare oltre il termine di cui al
comma 1 e comunque fino alla concorrenza dell’importo
presunto dell’appalto di cui all’art. 2.
CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Art. 4 – Requisiti e criteri di aggiudicazione
1. Si provvederà all’aggiudicazione dell’appalto a mezzo
di procedura aperta, alla quale potranno partecipare i
soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs 163/2006
iscritti alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per l’attività oggetto
dell’appalto ed in possesso della capacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione (art. 38 del D.lgs e
successive modificazioni ed integrazioni).
2. Al fine della partecipazione alla gara e pena
l’esclusione dalla stessa, i concorrenti dovranno
impegnarsi a stipulare un numero di convenzioni non
inferiore a 8.
3. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformità a quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs.
163/2006, valutabile sulla base degli elementi sotto
specificati:
Elementi di
valutazione |
Punti |
A) Prezzo offerto per
buono pasto |
Fino a
50 punti |
B1) Rimborso buoni
pasto agli esercizi convenzionati |
Fino a
20 punti |
B2) Termini di
pagamento agli esercizi convenzionati |
Fino a
16 punti |
B3) Tempi di consegna
all’Amministrazione |
Fino a
14 punti |
TOTALE |
100
punti |
4. L’attribuzione dei punteggi avverrà con le modalità
appresso indicate:
Elemento A) – Prezzo: max punti 50
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che
offrirà per buono pasto il prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara di €. 5,16 I.V.A. compresa
(art. 7 DPCM 18.11.2005). Alle altre offerte sarà
attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente
formula:
prezzo più basso offerto dai concorrenti
_________________________________ x
50 punti
prezzo offerto dal concorrente
Elemento B1) – Rimborso buoni pasto agli esercizi
convenzionati: max punti 20
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta che
prevede da parte dell’impresa partecipante il rimborso
del buono pasto più elevato all’esercizio convenzionato.
Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio
determinato dalla seguente formula:
rimborso offerto
______________________________
x 20 punti
rimborso massimo tra quelli offerti
Elemento B2) – Termini di pagamento agli esercizi
convenzionati: max punti 16
Il punteggio massimo sarà attribuito all’impresa
partecipante che si impegna a pagare i corrispettivi
delle fatture agli esercizi convenzionati nel termine
minore rispetto a quello previsto (45 giorni) secondo la
seguente formula:
termine minimo tra quelli offerti
________________________________ x 16 punti
termine offerto dal singolo concorrente
Elemento B3) – Tempi di consegna - max punti 14:
Saranno oggetto di valutazione i tempi di consegna
migliorativi rispetto a quelli massimi indicati
dall’art. 12 del presente capitolato (7 giorni). I tempi
di consegna devono essere espressi in numero di giorni
continuativi intercorrenti tra la data di ricevimento
dell’ordine e la data di effettiva consegna presso il
luogo indicato dall’Amministrazione nell’ordinativo. Ad
ogni giorno di miglioramento del termine massimo saranno
attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 14 punti.
5. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà
ottenuto in sede di gara il punteggio maggiore. L’Ente
si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; si riserva altresì
la facoltà di non aggiudicare per motivate ragioni di
convenienza e pubblico interesse.
6. Nel caso di gara deserta, considerata tale anche in
presenza di offerte non ritenute valide, l’Ente si
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
tramite procedura negoziata.
Art. 5 – Contenuto dell’offerta
1. Al fine di poter procedere all’aggiudicazione, la
ditta partecipante alla gara dovrà rimettere tutta la
documentazione richiesta nel bando, attenendosi alle
modalità ivi previste. In particolare, al fine di poter
procedere alle valutazioni di cui al precedente
articolo, la ditta dovrà far pervenire
all’Amministrazione Comunale quanto segue:
A) una busta “A – OFFERTA ECONOMICA” contenente, a pena
di esclusione, l’indicazione dei seguenti dati:
• prezzo offerto per buono pasto, espresso in cifre ed
in lettere;
• indicazione dell'aliquota I.V.A.
L’importo complessivo non potrà superare quello posto a
base di gara pari ad €. 5,16 IVA inclusa.
La busta “A” dovrà essere sigillata e dovrà indicare il
nominativo della ditta concorrente e riportare la
seguente dicitura: “Offerta economica relativa al
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i
dipendenti del Comune di Marineo”
B) una busta “B – OFFERTA QUALITATIVA” contenente, a
pena di esclusione dalla gara, l’indicazione:
• oggetto dell’appalto
• nominativo dell’Impresa offerente
B1) del corrispettivo di rimborso dei buoni pasto, al
netto dell’I.V.A., previsto dalla società partecipante a
favore degli esercizi convenzionati;
B2) dei termini di pagamento dei corrispettivi delle
fatture agli esercizi convenzionati eventualmente
inferiori a 45 giorni dalla data di ricevimento della
fattura
B3) dei tempi di consegna dei buoni pasto eventualmente
inferiori a quelli previsti (art. 12).
L’offerta tecnica dovrà essere inclusa in apposita busta
sigillata recante l’intestazione del mittente e la
dicitura “Offerta qualitativa”, come meglio precisato
nel bando di gara.
Le condizioni espresse con l’offerta qualitativa
formeranno parte integrante e sostanziale del contratto
d’appalto, vincolando l’affidatario del servizio al loro
pieno e puntuale rispetto.
Le due buste contenenti una l’offerta qualitativa e
l’offerta economica dovranno essere inserite in una
terza busta contenente gli altri documenti richiesti dal
bando di gara.
CAPO III - CONTRATTO D’APPALTO
Art. 6 – Stipula del contratto e spese contrattuali
1. L’impresa aggiudicataria è obbligata a fornire
all’Ufficio competente, prima della stipula del
contratto d’appalto prova di aver attivato il numero di
convenzioni indicate in sede di richiesta di ammissione
alla gara. A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà
fornire l’elenco, autocertificato ai sensi della
normativa vigente, degli esercizi pubblici
convenzionati, con l’indicazione della ragione sociale o
il nome del locale, l’indirizzo e la tipologia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, a
ulteriore conferma dell’attivazione e/o dell’esistenza
delle convenzioni attive con gli esercizi, copia del
contratto di convenzione stipulato con gli stessi.
2. Se la prova non viene fornita, l’impresa decade
dall’aggiudicazione ed il servizio viene affidato
all’impresa che segue in graduatoria.
3. L’impresa risultata aggiudicataria è tenuta, previe
le verifiche di legge, a stipulare apposito contratto.
4. A tal fine un rappresentante dell’impresa è tenuto a
presentarsi al competente ufficio dell’Amministrazione
Comunale nel giorno stabilito e preventivamente
comunicato, provando la propria legittimazione ed
identità.
5. Ove il rappresentante dell'impresa appaltatrice non
si presenti nel giorno concordato senza fornire valida
giustificazione, il competente ufficio
dell’Amministrazione Comunale fissa con lettera
raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la
sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo
caso il rappresentante dell'impresa non si presenti,
l’Amministrazione Comunale dichiara la decadenza
dell'impresa dall'aggiudicazione.
6. Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese
contrattuali, di registro e di bollo. L'impresa è tenuta
a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le
modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e
preventivamente comunicate alla medesima.
7. Su disposizione del Dirigente della Direzione
competente, potrà essere dato avvio all’esecuzione del
contratto nelle more della stipulazione del medesimo,
previi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla
legge e la costituzione della cauzione definitiva.
8. E’ vietato il subappalto salvo quanto previsto al
successivo art. 17.
Art. 7 – Documenti facenti parte del contratto
1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non
materialmente allegati allo stesso:
- il presente capitolato;
- l’offerta qualitativa e quella economica dell’impresa
aggiudicataria;
- il provvedimento di aggiudicazione.
Art. 8 – Cauzione definitiva
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempimento delle stesse, l’esecutore
del contratto è obbligato a costituire, prima della
stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al
10% dell’importo complessivo presunto della fornitura
come indicato al precedente art. 2 comma 1, secondo
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
2. La cauzione definitiva deve essere presentata nei
termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione
Comunale e preventivamente comunicate all’impresa
affidataria.
3. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a
quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la
decadenza dall’aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano
che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti
connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non
avvenga entro il termine di quindici giorni dalla
lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune,
quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto,
con le conseguenze previste per i casi di risoluzione
del presente capitolato speciale.
5. Il deposito cauzionale verrà definitivamente
svincolato soltanto dopo la conclusione del rapporto e
dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento
degli obblighi contrattuali.
Art. 9 – Divieto di cessione del contratto
1. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di
cessione del contratto.
Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 10 – Requisiti degli esercizi convenzionati
1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di
buoni pasto deve essere erogato, per conto dell’impresa
aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa
convenzionati che svolgono le seguenti attività, ai
sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25
agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali
in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed
interaziendali;
b) le cessioni di prodotti in gastronomia pronti per il
consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi
esercizi di somministrazione, mense aziendali ed
interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali
i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art.
5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443,
nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali
leggi regionali in materia di commercio, legittimati a
vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare.
2. Resta fermo l’obbligo del possesso
dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione
3. o manipolazione dei prodotti in gastronomia
all’interno dell’esercizio.
Art. 11 – Requisiti dei buoni pasto
1. Il buono pasto è un titolo di legittimazione alla
consumazione in esercizi pubblici convenzionati che
consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio
sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale
del buono pasto, di €. 5,16.
2. I buoni pasto dovranno essere forniti in blocchetti
da 10 pezzi; sull’intestazione del blocchetto dovrà
essere stampato il nome dell’Ente e il numero
progressivo.
3. Su ogni buono pasto che compone il blocchetto dovrà
essere indicato:
a) il codice fiscale o la
denominazione sociale del datore di lavoro (Comune di
Marineo)
b) il codice fiscale e la
ragione sociale della società di emissione
c) il valore facciale espresso
in valuta corrente ( €. 5,16)
d) il termine temporale di
utilizzo
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di
utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro
dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono
pasto viene utilizzato;
4. Le Società di emissione sono tenute ad adottare
idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del
buono pasto.
Art. 12 – Modalità di consegna dei buoni
1. La Ditta aggiudicataria assicura la consegna dei
buoni pasto nelle quantità richieste, aventi le
caratteristiche di cui al precedente art. 11, del valore
facciale di €. 5,16, entro 7 giorni lavorativi dalla
data di ricevimento dell’ordine emesso dall’Ufficio
competente, salvo diversi tempi di consegna offerti in
sede di gara.
2. Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta
l’applicazione delle penalità di cui all’art. 18.
Art. 13 – Obblighi dell’impresa aggiudicataria
1. L’impresa aggiudicataria, nell’espletamento
dell’appalto, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e
il rispetto dei seguenti impegni:
a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze
richieste dalla legge per la prestazione dei servizi
oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata
dell’appalto;
b) adeguarsi a tutte le prescrizioni relative alla
materia oggetto di appalto;
c) garantire l’invariabilità dell’offerta presentata per
l’intera durata dell’appalto;
d) garantire e manlevare l’Ente, al fine di tenere lo
stesso indenne da ogni controversia, responsabilità ed
eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai
rapporti intercorrenti tra l’impresa e i pubblici
esercizi con l’impresa convenzionati, nonché
contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi
in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra
l’Impresa ed il proprio personale dipendente;
e) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le
caratteristiche di cui al precedente art. 11, del valore
facciale di €. 5,16 entro 7 giorni lavorativi - salvo
diversi tempi di consegna offerti in sede di gara -
dalla data di ricevimento dell’ordine emesso
dall’Ufficio competente e nelle quantità richieste;
f) garantire che, a fronte della presentazione dei buoni
pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi
convenzionati le prestazioni;
g) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di
sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
h) mantenere per tutta la durata del contratto il numero
degli esercizi convenzionati richiesti; fornire, a
richiesta dell’Ente, l’elenco aggiornato degli esercizi
convenzionati;
i) aderire tempestivamente e comunque nei 7 giorni
successivi alle richieste dell’Amministrazione, alla
stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora
quelli precedentemente indicati non fossero in grado di
assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei
dipendenti;
j) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati
siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di
legge vigenti in materia;
k) comunicare immediatamente alla stazione appaltante
l’eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni
degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere
diretto dell’impresa, disporre la sostituzione
dell’esercizio convenzionato con altro avente i
requisiti prescritti, entro i successivi 7 giorni dalla
comunicazione:
l) provvedere ai pagamenti agli esercizi convenzionati
entro 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura
o nel minor tempo offerto in sede di gara;
m) garantire il pagamento a favore degli esercizi
convenzionati del corrispettivo di rimborso dei buoni
pasto, al netto dell’I.V.A., indicato in sede di gara:
n) assoggettarsi ai controlli disposti
dall’Amministrazione in ordine al corretto adempimento
degli impegni assunti.
Art. 14 – Aumenti e diminuzioni
1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune
può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle
condizioni tutte del contratto, un aumento fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo presunto del
servizio indicato all’art. 2 comma 1.
2. Il Comune può inoltre affidare all'impresa un
ulteriore aumento contrattuale fino alla concorrenza di
un altro quinto calcolato sull’importo stimato di cui
sopra, ferme restando le condizioni di contratto, previa
accettazione, per iscritto, da parte dell'impresa.
3. Gli aumenti contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono
disposti con provvedimento dell'organo competente.
Art. 15 – Responsabilità e polizza assicurativa
1. L’impresa appaltatrice, a far data dalla stipula del
contratto, deve essere provvista di polizza per la
copertura assicurativa di responsabilità civile per
danno o per infortuni a qualsivoglia evento dannoso
connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati,
a tutela degli assegnatari di buoni pasto.
2. L’impresa appaltatrice si obbliga a sollevare l’Ente
da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa
nell’assolvimento degli stessi, con possibilità di
rivalsa in caso di condanna.
3. L’impresa è sempre responsabile verso l’Ente e verso
i terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.
4. L’impresa è responsabile per eventuali danni
derivanti all’Amministrazione, ai suoi dipendenti od
aventi diritto al pasto, dal mancato rispetto delle
norme igienico-sanitarie e del commercio in genere, o da
negligenza degli esercizi convenzionati.
Art. 16 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e
sicurezza
1. L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte
le norme legislative e regolamentari, nazionali e
locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza
contrattuale, in ordine alla tutela del personale
addetto.
2. L'affidatario è tenuto all'osservanza delle
disposizioni dettate dal D.Lgs. 626/1994 e successive
modifiche ed integrazioni
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi
infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a
carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile.
5. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati
nel servizio, l’obbligo assoluto:
- di applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la
specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui
si esegue il servizio, con particolare riguardo ai
minimi retributivi e agli strumenti di tutela
dell’occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni
firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e
se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte
le disposizioni legislative e regolamentari concernenti
le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di
corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili
maturate previste da leggi, regolamenti, contratti
nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali
stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale nel settore a cui il
contratto fa riferimento.
7. L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi
integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con
i soci. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario
anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensione della sua impresa e da ogni altra sua
qualifica¬zione giuridica, economica o sindacale.
Art. 17 – Subappalto
1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione
scritta del Comune. In caso di subappalto si applica
quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
2. Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza
l'autorizzazione di cui al comma 1, l'impresa si assume
la piena responsabilità delle infrazioni alle
disposizioni del presente capitolato e di quant'altro
dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto;
in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del
contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
Capo V - PENALITA'
- Art. 18 – Controlli e penalità: fattispecie e importi
1. Nel caso in cui l’appaltatore ritardi, per motivi a
lui imputabili, la consegna della fornitura nei tempi
utili di cui all’art. 12 e fatti comunque salvi i casi
di forza maggiore, l’Amministrazione comunale applicherà
una penale pari allo 0,50% dell’importo corrispondente
al valore del quantitativo richiesto al netto dell’IVA,
per ogni giorno di ritardo, salvo risarcimento di
ulteriori danni.
2. Considerata la natura e le caratteristiche della
prestazione richiesta, nell’ipotesi in cui il ritardo
determini grave pregiudizio per il regolare svolgimento
del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere
alla risoluzione del contratto e all’affidamento a terzi
mediante procedura negoziata in danno dell’affidatario,
salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
3. Il Comune di Marineo in caso di riscontrata
irregolarità nell’esecuzione del servizio, o di
violazioni delle disposizioni del presente capitolato, o
di quanto offerto in sede di gara, potrà richiedere
all’impresa appaltatrice, a titolo di penale, il
pagamento di una somma nella misura stabilita per ogni
infrazione dal responsabile del procedimento e comunque
in misura non superiore all’un per mille dell’importo
complessivo presunto dell’appalto come indicato al
precedente art. 2.
Art. 19 – Penalità – Modalità di applicazione
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito
dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si
riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione
definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo
della cauzione avviene entro il termine previsto dal
comma 4 dell’articolo 8.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano
insufficienti, l'ammontare delle penalità viene
addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che
l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo
amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo
competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in
contratto, restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni atto o procedimento
giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola,
nel momento in cui viene disposto il pagamento della
fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in
conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno
parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione
della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute
inapplicabili.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate
sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale
è facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di risolvere
il contratto in danno dell’appaltatore.
Capo VI - PAGAMENTI
Art. 20 – Pagamento del corrispettivo
1 Come precisato all’art. 2 il corrispettivo per il
servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto
in sede di gara dall’impresa aggiudicataria per buono
pasto, moltiplicato per il numero di buoni richiesti dal
Comune ed effettivamente consegnato dall’impresa, fermo
restando che il valore facciale di ogni singolo buono
fornito è pari a €. 5,16 I.V.A. inclusa.
2 Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e
onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni
pasto nella sede indicata.
3 Il pagamento delle somme dovute all’impresa
aggiudicataria sarà corrisposto entro 60 giorni dalla
data di ricevimento da parte della Segreteria Generale
del Comune di regolare fattura, previa attestazione da
parte del Servizio competente, della regolare esecuzione
delle prestazioni.
Capo VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 21 – Risoluzione e recesso
1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei
seguenti casi:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso,
sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima
dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha
diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità
della prestazione da parte dell'impresa per causa ad
essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla
restituzione della cauzione definitiva;
c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato
rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte,
cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione
definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento
danni;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi
di associazioni temporanee d'impresa;
e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta
da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione
definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a
seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti
connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune
incamera la parte restante della cauzione;
g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione,
comunichi all'impresa di voler sciogliere
unilateralmente il contratto per comprovati motivi di
pubblico interesse; l'impresa ha diritto alla
restituzione della cauzione definitiva e al pagamento
del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a
quattro quinti dell'importo del contratto;
h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate
sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale
e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al
precedente art. 19 comma 6; il Comune incamera la
cauzione definitiva;
i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e
dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale la Ditta sarà
obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e
quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo
conseguente al nuovo affidamento.
Art. 22 – Modalità del provvedimento di risoluzione
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto
dell’organo competente da notificare alla Ditta
aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al
comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata
all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto,
salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge
7/8/1990, n. 241.
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme
adempimento della fornitura, l’Amministrazione intimerà
per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo
termine. Qualora l’impresa non adempia nei termini
indicati, l’Amministrazione potrà procedere alla
risoluzione incamerando la cauzione, salvo l’ulteriore
risarcimento del danno.
Art. 23 – Effetti della risoluzione: l’esecuzione
d’ufficio
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto,
all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui
al comma 5, il pagamento del valore della fornitura
eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione
della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel
domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma
1, lettere c), e) ed f), dell’art. 21 e negli altri casi
specificatamente previsti dal presente capitolato, il
Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi la
parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa
inadempiente.
3. L'affidamento avviene a mezzo di procedura negoziata,
stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi
connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa
inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del
presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di
esecuzione, dei servizi affidati e degli importi
relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese
sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste
dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla
cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente,
da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo
amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto
all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo
competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa
inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle
responsabilità civili e penali in cui la stessa possa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno
motivato la risoluzione.
CAPO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 24 – Procedimento Amministrativo
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e
l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni
datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto,
il responsabile del procedimento, nel termine di
quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del
procedimento sono notificate all'impresa, che provvede
per intanto ad eseguirle.
Art. 25 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente
capitolato si rinvia alle norme vigenti nella materia
oggetto del contratto, al regolamento comunale sui
contratti, alle norme sulla contabilità degli Enti
Locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato e di contratti di diritto privato.
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