COMUNE DI MARINEO
Prov. di Palermo
CAPITOLATO di APPALTO
Per fornitura di ARREDI URBANI
ART. 1
OGGETTO dell'APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura del
seguente materiale di arredo urbano:
• Panchine
• Cestini
• Paletti
• Tabelloni pubblicitari
• Leggio
ART. 2
DESCRIZIONE del MATERIALE
1. Panchine (caratteristiche minime)
Struttura con montanti in ghisa “G25-UNI5007” lamellare
lavorata e verniciata previo trattamento di fondo con
minio e smalto lucido a forno 180°, predisposti per
l’ancoraggio al suolo; seduta non inferiore ad una
lunghezza di cm. 190 con doghe in legno IROKO tratato di
sex. 56x40, verniciate al naturale con trasparente
monocomponente all’acqua, idoneo per estermo.
2. Cestino (caratteristiche minime)
Realizzato in lamiera di acciaio zincata spessore 10/10,
munito di paletto di sostegno predisposto per
l’ancoraggio al suolo di diametro 60x2. Cestello
cilindrico diametro cm 30 x h 48 in lamiera acciaio
zincata con sistema di sganciamento a ribalta con
chiamino. Verniciato con polveri termoindurenti
poliesteri extra per esterno e completo di
predisposizione per l’ancoraggio al suolo;
3. Paletti (caratteristiche minime)
Realizzati in ghisa “G25-UNI5007” lamellare lavorata e
verniciata previo trattamento di fondo con minio e
smalto lucido a forno 180°, predisposti per l’ancoraggio
al suolo, con anima interna in tubo di acciaio. Completo
di decorazioni e ganci alla sommità per eventuale
catena.
4. Tabelloni pubblicitari (caratteristiche minime)
Costituito da un pannello per affissioni in lamiera di
acciaio zincata spessore minimo 12/10 provvisto
perimetralmente di cornice di rinforzo in profilato ad L
sez. 40x30x1. Due montanti laterali in tubo zincato a
caldo del diam./dimens. 60x2x3000 h predisposti per
l’ancoraggio al suolo corredati in testa da elementi
decorativi. Verniciato con polveri termoindurenti
poliesteri extra per esterno e completo di
predisposizione per l’ancoraggio al suolo;Dimensione
pannello 140x200
5. Leggio (caratteristiche minime)
Struttura portante in acciaio con diam/sez mm 30x2.
Pannello superiore in lamiera di acciaio zincata e
plexiglas Verniciato con polveri termoindurenti
poliesteri extra per esterno e completo di
predisposizione per l’ancoraggio al suolo;
ART. 3
PREZZO BASE PER LA FORNITURA
I prezzi base, iva esclusa, riferiti
ai materiali di cui sopra sono i seguenti:
panchine € 390,00
Fioriera € 2.800,00
Cestino € 120,00
Paletti € 250,00
tabellone € 290,00
leggio € 120,00
Indicativamente le quantità dei materiali da fornire
sono le seguenti:
panchine € 390,00 N° 6 € 2.340,00
fioriera € 2.800,00 N° 2 € 5.600,00
cestino € 120,00 N° 6 € 720,00
paletti € 250,00 N° 4 € 1.000,00
tab € 290,00 N° 2 € 580,00
leggio € 120,00 N° 4 € 480,00
€ 10.720,00
L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare le
quantità riferite alle singole forniture riportate. La
percentuale di ribasso d’asta verrà applicata in maniera
uniforme ai prezzi base riferiti a ciascun elemento
fornito e sopra riportato. L’importo complessivo totale
della fornitura rimane invariabile.
ART.4
MODO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Tutta la fornitura deve essere eseguita secondo le
migliori regole d’arte e le prescrizioni dettate
dall’Amministrazione in modo che risponda perfettamente
a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.
ART. 5
QUALITÀ E GARANZIA DEI MATERIALI
Il materiale fornito dovrà essere conforme alle norme
ISO e UNI 9001, ottemperare al D.Lgs 626/94 ed a quanto
prescritto all’art.2 del presente Capitolato e possedere
tutti i requisiti necessari per la loro utilizzazione.
La Ditta, deve allegare unitamente all’offerta i
depliants illustrativi del materiale da fornire,
unitamente alle schede tecniche.
ART. 6
CONSEGNA
La ditta fornitrice dovrà effettuare
la fornitura del materiale richiesto nei modi e nei
tempi stabiliti dall’Ente.
In caso d’urgenza l’ordinazione potrà essere effettuata
anche dopo l’aggiudicazione definitiva prima della
stipulazione del contratto.
ART. 7
AUMENTI
Il Comune può, chiedere entro
sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione e la ditta ha l’obbligo di accettare,
alle condizioni tutte del contratto un aumento
sull’ammontare dell’intera fornitura fino alla
concorrenza dei due quinti.
ART. 8
PENALI
La pena pecuniaria stabilita nel caso
di ritardo delle consegne totali o parziali è fissata
nella percentuale dell’1% per ogni decade maturata di
ritardo rispetto al termine indicato per la
consegna,calcolata sull’ammontare della fornitura non
consegnata o consegnata in ritardo, salvo a tener conto
delle giustificazioni della ditta prima della relativa
scadenza.
Decorsi i 30 (trenta) giorni di ritardo, il rapporto si
intenderà risolto con l’obbligo del pagamento della
penale maturata oltre ulteriore, eventuale risarcimento
dei danni.
La non conformità del materiale fornito rispetto a
quello commissionato, comporterà una penale pari al 10%
dell’importo della fornitura non conforme e l’obbligo,
da parte della ditta, di provvedere comunque alla
fornitura ordinata.
ART. 9
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ
L’accertamento di conformità sarà effettuato dal
dirigente Scolastico di ogni istituto interessato alla
fornitura.
Esso consisterà nella verifica della corrispondenza del
materiale fornito rispetto a quello previsto nel
presente Capitolato.
ART. 10
ELEZIONE DI DOMICILIO
L’Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio
domicilio legale, ai fini del presente appalto, presso
il Comune di Marineo.
ART. 11
CONTESTAZIONE
Nel caso in cui all’accertamento di
conformità della fornitura o delle singole partite della
medesima queste non venissero ritenute accettabili, sarà
redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che
hanno determinato il rifiuto totale o parziale della
fornitura.
Dell’esito del verbale, il Comune darà comunicazione
formale alla ditta la quale, per le partite contestate,
deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione.
Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti
consegnate e dovranno essere sostituti entro trenta
giorni dalla lettera di comunicazione della
contestazione; il periodo intercorrente tra la data di
consegna ed il termine previsto per la sostituzione non
sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità
per ritardi.
Le contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre
trenta giorni dalla consegna.
ART. 12
ARBITRATO – CONTROVERSIE
Qualora la ditta ritenga di non
accettare l’esito sfavorevole del collaudo, può
avanzare, entro dieci giorni dalla data della
comunicazione, motivato ricorso scritto al Sindaco.
Il Comune vaglierà le ragioni adottate dalla ditta e
deciderà sull’accoglimento o meno del ricorso.
In caso negativo ed in mancanza di un accordo tra il
Comune e la ditta, l’esame della questione verrà
demandato ad una commissione arbitrale costituita dal
Sindaco, nominato dal Tribunale Civile di Palermo, e da
due tecnici esperti nel settore, componenti nominati
rispettivamente uno dal Comune ed uno dalla ditta, entro
trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato.
In tale caso le parti resteranno vincolate alla
conclusione della commissione arbitrale.
Le spese di giudizio arbitrale, anticipate dalla parte
che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno a
carico della parte soccombente.
Nel caso in cui la Commissione di cui sopra confermi il
giudizio del collaudatore del Comune, il periodo di
franchigia, da detrarre ai fini del computo di eventuali
penalità per ritardi, sarà quello intercorrente tra la
data dell’avvenuta consegna e la data della lettera di
comunicazione della contestazione.
ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il
contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun
genere d’indennità e compenso per la ditta, qualora le
disposizioni prese e i mezzi applicati per l’esecuzione
della fornitura regolarmente effettuata, con deduzione,
però, dell’ammontare delle penali per i ritardi
eventualmente già maturati al momento della risoluzione;
tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed
azione per rivalsa di danni in conseguenza
dell’inadempimento da parte della stessa ditta dei suoi
adempimenti contrattuali.
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà
essere regolarmente notificato alla ditta secondo le
vigenti disposizioni di legge.
ART. 14
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
La fornitura sarà regolata dalle
normative vigente in materia di forniture ed in
particolare dalle norme del Dlgs. 358/92 e successive
modificazioni.
La partecipazione all’appalto, oggetto del presente
capitolato, comporta la piena e incondizionata
accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel
relativo bando.
ART. 15
OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO.
Nell’esecuzione della fornitura che
forma oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme in vigore
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro
per i propri dipendenti e negli accordi locali
integrativi degli stessi.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla natura industriale, commerciale
e artigianale, dalla struttura o dimensione della ditta
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale. In caso di non ottemperanza agli
obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del
lavoro, la medesima comunicherà alla ditta e anche
all’ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza
accertata e procederà alla sospensione del pagamento
della fornitura, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell’impedimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà
effettuato sino a quando, dall’Ispettorato del Lavoro,
non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano
stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei
pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre
eccezione alla stazione appaltante, né a titolo di
risarcimento danni.
|