Pubblicita' dei processi di pianificazione,
realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui
propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza
dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli
investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento
predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri
dei valutatori .........
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche completate.
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