Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai
servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in
allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo
informativo o adempimento che comporti la raccolta,
l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono
pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo
i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui
all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n.
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