Obblighi
di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivitą
amministrativa
1. Le
pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e
statistici, i dati relativi alla propria attivitą
amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivitą, per
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di
procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente
aggiornati.
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i
risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei
tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma
28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
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