Monitoraggio tempi procedimentali

 

 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivitą amministrativa 

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attivitą amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivitą, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati. 
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

 

 

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