Obblighi di pubblicazione che comportano deroghe alla
legislazione vigente.
Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze,
ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie
costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a
provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
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i provvedimenti adottati, con
la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente
derogate e dei motivi della deroga, nonchè l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
-
i termini temporali
eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione
dei provvedimenti straordinari;
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il costo previsto degli
interventi e il costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione;
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le particolari forme di
partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione
dei provvedimenti straordinari.
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