Contrattazione integrativa

 

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Si devono pubblicare :

  • il testo del contratto decentrato integrativo, ovviamente di quello vigente.

  • l'eventuale accordo annuale di ripartizione del fondo:.

  • la tabella 15

  • la scheda informativa 2 del conto annuale

 

 

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