art. 26
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli
atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di
importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente
articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno
solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o
incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali,
sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e
contabile per l'indebita concessione o attribuzione del
beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e'
altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione
o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai
fini del risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. E' esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo,
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati.
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto
che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
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