L’art. 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto
Trasparenza”), prevede:
1.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata
al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata
alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla
stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del
dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente,
ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando
il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il
documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già
pubblicati nel rispetto della normativa vigente,
l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo
2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, così come modificato dal presente decreto.
Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la
quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed
ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul
sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da
parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di
tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al
Responsabile della trasparenza.
L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del
dato richiesto, dando comunicazione al richiedente dell'avvenuta
pubblicazione e indicandone il relativo collegamento
ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato
richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della
normativa vigente, l'Amministrazione indicherà al richiedente il
relativo collegamento ipertestuale.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di
accesso finora configurato dalla
legge 241 del 1990.
Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può
esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione
sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per
ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se
ne differenzia per la modalità: mentre il
diritto di accesso “ordinario” è
sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che
si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti
di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso
civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente
gratuito.
Come presentare l’istanza
La richiesta deve essere inoltrata al Responsabile per la
trasparenza, utilizzando
l’apposito
modulo
Comune di Marineo - Corso dei mille,127 - 90035
Marineo
(PA)
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urp@comune.marineo.pa.it
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